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Tribunale di Livorno – sent. 12 luglio 2024: l’avvenuto mutamento di sesso di uno dei coniugi non costituisce errore essenziale sulla persona al fine dell’annullamento del matrimonio
12 luglio 2024

Il Tribunale di Livorno ha rigettato la domanda di annullamento del matrimonio per mancata conoscenza del precedente mutamento di sesso della moglie, in quanto questa mancanza non costituisce errore essenziale sulla persona del coniuge.

Anno
2024

T. Le P. conviene davanti al Tribunale di Livorno l’ex coniuge G. Di F., chiedendo l’annullamento del loro matrimonio con effetti ex tunc. A sostegno di tale domanda, l’attore afferma di aver scoperto solo dopo la pronuncia di separazione che, prima di conoscerlo, G. Di F. era un uomo e che i suoi problemi di infertilità erano riconducibili a detta circostanza, risultante da sentenza di mutamento di sesso.

Secondo T. Le P., la fattispecie sarebbe riconducibile all’art. 122 c.c., in base al quale il matrimonio è annullabile in caso di errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge: «L’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l’errore riguardi: 1) l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; [...]».
Si costituiva così in giudizio G. Di F., eccependo l’inammissibilità della domanda per impossibilità di ricondurre la fattispecie in esame all’art. 122 c.c.: infatti, al momento del matrimonio e per tutta la durata dello stesso, la convenuta sostiene che non vi sarebbe stato alcun errore che riguardasse malattia fisica o psichica, né una anomalia o deviazione sessuale tali da costituire un vizio nella formazione del consenso. Di F., inoltre, sostiene che Le P. fosse stato informato dell’intervenuto procedimento di affermazione di genere e di rettificazione anagrafica del sesso, che l’aveva riguardata già dall’inizio della loro relazione sentimentale.

Il Tribunale di Livorno rigetta la domanda di Le P.: in primo luogo perché, anche se può ritenersi dimostrata la mancata conoscenza dell’attore del fatto che la moglie, prima del matrimonio, fosse nata di sesso maschile, tale mancata conoscenza deve essere considerata imputabile a Le P. stesso, il quale – come risulta da una conversazione telefonica – di fronte alla possibilità offertagli dalla convenuta di conoscere le cause specifiche della sua infertilità, disse alla Di F. di non voler “approfondire”.

In secondo luogo, anche ove si volesse qualificare tale mancata conoscenza in termini di errore, il Tribunale afferma che tale errore non risulta né qualificabile come errore sull’identità della persona, né come errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge.
Non vi è stato errore sull’identità della persona, in quanto Le P. si è unito in matrimonio con la persona che intendeva e riteneva di sposare, la quale all’epoca già risultava donna, sia anagraficamente che dall’aspetto dei caratteri sessuali. Citando la giurisprudenza della Corte costituzionale, il Tribunale riporta come il procedimento di rettificazione dell’attribuzione di sesso non dia luogo a reale cambio di identità, ma rappresenti lo strumento dato dall’ordinamento per adeguare l’aspetto esteriore della persona alla propria identità. In questo senso, deve dunque escludersi che vi sia stato errore sull’identità della persona: l’identità di genere della Di F. si è sempre identificata con quella femminile e non con quella maschile.
Anche volendosi ammettere che l’attore non si sarebbe sposato se fosse stato a conoscenza della rettificazione di sesso della convenuta, il Tribunale – in riferimento al dettato dell’art. 122 c.c. – esclude che la precedente condizione della Di F. abbia inciso sulla vita coniugale delle parti, le quali hanno contratto un matrimonio protrattosi per ben 18 anni e hanno condotto una piena vita matrimoniale, sulla quale non risulta che abbia inciso la precedente condizione della convenuta, anche avuto riguardo alla manifestazione della propria personalità nella sfera sessuale.

Infine, l’intervenuta rettificazione dell’attribuzione di sesso non risulta aver leso in alcun modo le aspettative dell’attore sul futuro della famiglia che stava costruendo, in quanto risulta pacifico che egli fosse stato informato dalla convenuta, prima di unirsi in matrimonio, circa la sua infertilità, tanto che le parti avevano deciso di intraprendere la strada dell’adozione.

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.

Sofia Bordignon
Pubblicato il: Venerdì, 12 Luglio 2024 - Ultima modifica: Venerdì, 25 Luglio 2025
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