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Tribunale di Firenze – ord. 6 luglio 2022: sospensione in via cautelare del divieto di esercitare la professione di psicologo per mancata sottoposizione al vaccino anti-CoViD
6 luglio 2022

Con ordinanza del 6 luglio 2022, la giudice del Tribunale ordinario di Firenze ha sospeso in via cautelare il provvedimento mediante il quale l’ordine degli Psicologi della Toscana aveva vietato a una dottoressa di esercitare la professione sino alla sua sottoposizione al vaccino contro il CoViD-19, reso obbligatorio dal d.l. n. 44 del 2022.

Numero
R.G. 7360/2022
Anno
2022

L’obbligo vaccinale per l’esercizio della professione dello psicologo sarebbe discriminatorio e lesivo del diritto al lavoro e alla retribuzione, sanciti dagli artt. 4 e 36 della Cost., e del diritto alla salute, di cui all’art. 32 Cost.

In sintesi, le ragioni che – secondo la giudice – fondano la decisione:

- Mancanza di benefici per la collettività: l’obiettivo che l’obbligo vaccinale tende a realizzare – quello “impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario” – sarebbe “irraggiungibile”. Ciò sarebbe dimostrato dal “dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali” e dal “prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi”.

- Mancanza di trasparenza ed effetti negativi: la prestazione di un consenso informato sarebbe resa impossibile dalla mancanza di conoscenza dei “componenti dei sieri” e degli “effetti a medio e lungo termine”. Sarebbe invece noto che, nel breve termine, i vaccini “hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi”.

- Centralità della persona: la Costituzione, “ponendo al centro la persona” “non consente allo Stato (…) di imporre alcun obbligo di trattamento sanitario senza il consenso dell’interessato”.

Di conseguenza, la dottoressa non potrebbe essere costretta a sottoporsi a “trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo DNA alterandolo in un modo che potrebbe risultare irreversibile”.

Nel box download il testo della decisione.

Marta Tomasi
Pubblicato il: Mercoledì, 06 Luglio 2022 - Ultima modifica: Sabato, 16 Luglio 2022
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