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Tribunale di Bologna - ordinanza 14 agosto 2014 – Accesso a PMA eterologa
14 agosto 2014

Il Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso di una coppia che chiedeva di essere ammessa alla procreazione medicalmente assistita eterologa, dichiarando che la PMA di tipo eterologo è oggi una delle tecniche consentite per realizzare le finalità previste dalla l. 19 febbraio 2004, n. 40.

Anno
2014

Il ricorso era stato presentato, nel 2010, a seguito del rifiuto opposto di un centro di procreazione assistita di Bologna di eseguire un trattamento di PMA in vitro di tipo eterologo, ossia con donazione di gameti (nel caso di specie, di ovociti) da parte di un soggetto estraneo alla coppia richiedente. La coppia chiedeva la condanna del centro a praticare la tecnica richiesta e, in subordine, chiedeva al Tribunale di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge.

In seguito alla sentenza n. 162/2014 della Corte costituzionale,  con la quale veniva pronunciata la declaratoria di incostituzionalità della legge 40/04, nella parte in cui vietava l’accesso alle tecniche di PMA eterologa, la coppia chiedeva al giudice di procedere, ordinando al centro di PMA di eseguire la metodica eterologa senza ulteriori attese o liste di attesa.

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 14 agosto 2014 ha accolto le richieste dei ricorrenti, specificando (in linea con la sentenza della Corte costituzionale) che la PMA eterologa è una species di quella omologa: «La Corte costituzionale ha avuto cura nel ribadire che quella di tipo eterologo è una specie di tecnica appartenente allo stesso genere (la procreazione medicalmente assistita) delle altre, di tipo omologo: dunque, va anch’essa ricondotta al quadro normativo delineato dalla l. 19 febbraio 2004, n. 40». Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.

Secondo il giudice, nessun vuoto normativo si è creato: gli interventi di PMA di tipo eterologo possono essere realizzati solo nelle strutture autorizzate (artt. 10, 11, 12, 5° co., l. cit.) e nel rispetto delle disposizioni della l. n. 40/2004 concernenti i presupposti o requisiti oggettivi (art. 4, 1°) e soggettivi (art. 5) e dei principi di gradualità e del consenso informato (art., 4, 2° co.).

Il Tribunale di Bologna, nel ricordare che la Regione Toscana ha emanato in proposito una regolamentazione tecnica di dettaglio che disciplina taluni aspetti del fenomeno in punto di presunto vuoto normativo da colmare con legge, afferma che risulta del tutto infondata l’eccezione di inammissibilità relativa al paventato “vuoto normativo”: la Corte costituzionale è stata chiara nell’escludere l’esistenza di incolmabili lacune concernenti la regolamentazione essenziale dell’accesso alla PMA con donazione di gameti, sia quanto ai presupposti che quanto agli effetti.

Quanto alle disposizioni tecniche e di dettaglio, nel ribadire che non vi è necessità di una legge, viene evidenziato che i centri dovranno attenersi alle direttive mediche più “aggiornate e accreditate” cioè elaborate dalle società scientifiche e contenute nei protocolli medici internazionali. In attesa delle Linee Guida ministeriali, volte a disciplinare gli aspetti tecnici della metodica, i centri di PMA in Regione Toscana dovranno attenersi alle direttive mediche allegate alla Delibera; fuori dalla Regione Toscana dovranno rifarsi alle linee guida emanate dalle società scientifiche.

Restano fermi il divieto di commercializzazione di gameti o embrioni e il divieto di surrogazione di maternità (art. 12, 6° co., l. n. 40/2004) ed il divieto di selezione a scopo eugenetico degli embrioni o dei gameti (art. 13, 3° co., lett. b)).

Preso atto che la pretesa di eseguire la PMA eterologa ha natura di diritto fondamentale della persona, che trova fondamento costituzionale negli artt. 32 (diritto alla salute) e 13 (libertà personale) della Costituzione, il Tribunale afferma «il diritto dei ricorrenti a ricorrere alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo secondo le migliori e accertate pratiche mediche; autorizza la società convenuta ad applicare la tecnica richiesta dalla coppia ricorrente nel rispetto delle disposizioni richiamate in motivazione e delle più aggiornate ed accreditate conoscenze tecnico-scientifiche in materia di PMA con donazione di gameti».

Nel Dossier “Com’è cambiata la legge 40” sono segnalati i principali provvedimenti giurisprudenziali che hanno inciso sul testo della legge 40.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Giovedì, 14 Agosto 2014 - Ultima modifica: Lunedì, 10 Giugno 2019
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