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TAR Lazio (sez. 3° quater) - sent. 5771/2020: sperimentazione animale
19 maggio 2020

Il TAR Lazio ha respinto i ricorsi presentati dalle Onlus LAV Lega Anti Vivisezione e OSA Oltre la Sperimentazione Animale per l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute alle Università di Parma e Torino per il progetto di ricerca LIGHTUP, che prevede la sperimentazione animale con l’impiego di primati non umani.

Numero
5771
Anno
2020

Con due ricorsi del 2019, la LAV e la OSA chiedevano l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute alle Università di Parma e di Torino per il progetto LIGHTUP "Meccanisimi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità corticale". Il progetto di ricerca prevede sperimentazioni di tipo chirurgico su 6 macachi della specie macaca mulatta (due coppie per la sperimentazione più una coppia di riserva).

 

Dopo che il TAR in primo grado aveva respinto l’istanza di sospensione cautelare dell’autorizzazione con contestuale richiesta al Ministero della Salute di fornire con la massima urgenza la prova "... sull'impossibilità di trovare alternative ad una sperimentazione invasiva sugli animali", con l'ordinanza n. 230/2020 il Consiglio di Stato accoglieva l'appello cautelare e ordinava al Ministero di fornire la richiesta integrazione istruttoria  (si può leggere l'ordinanza qui).

 

Il Ministero della Salute ha eseguito gli adempimenti probatori richiesti dal Consiglio di Stato depositando la relazione della Prof.ssa Gloria Pelizzo e quella del Prof. Antonio Crovace; una nota dello European Research Council (del 9 marzo 2020) e un parere espresso dal Consiglio Superiore della Sanità (del 23 marzo 2020) in cui si esclude l'esistenza di metodi alternativi alla sperimentazione invasiva sugli animali. Per redigere il suo parere, il Consiglio Superiore della Sanità si è avvalso delle relazioni del Prof. Vito Martella e del Prof. Mario De Felice e della relazione del Gruppo di Lavoro Permanente "Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici".

Nel ricorso per motivi aggiunti le parti chiedevano, oltre all'annullamento dell'autorizzazione, anche l'annullamento della valutazione del Consiglio Superiore della Sanità, del parere motivato dell'Organismo preposto al Benessere animale dell'Università di Parma in cui si sostiene l'innovatività e la valenza traslazionale del progetto (la possibilità di trasferire sull'uomo i risultati della ricerca acquisiti sul modello animale), nonché delle relazioni dei docenti esperti (relazioni prof.ssa Gloria Pellizzo e prof. Antonio Crovace).

 

In primo luogo, le parti ricorrenti si dolevano del fatto che non vi fosse la prova scientifica dell’impossibilità di raggiungere lo scopo della sperimentazione senza l'utilizzo dei macachi, in quanto primati non umani, in violazione dell'art. 8 del d.lgs. 26/2014.

In secondo luogo le parti si lamentavano della carente istruttoria nella valutazione del Consiglio Superiore della Sanità, sostenendo che nel medesimo parere non sono indicati gli elementi richiesti dal legislatore nazionale ed europeo per giustificare il ricorso alla sperimentazione su primati non umani.

In terzo luogo si riteneva violato l'obbligo di ricorrere a metodi di ricerca alternativi, in violazione del Principio delle 3 R (Replacement, Reduction, Refinement), previsto dall'art. 13 del d.lgs. 26/2014, e che il Ministero della Salute non avesse dimostrato il carattere innovativo del progetto autorizzato.

Come ricordato dal TAR Lazio, il Principio delle 3 R impone ai ricercatori di verificare che il progetto di ricerca si possa svolgere nei confronti di esseri viventi che abbiano una ridotta percezione del dolore rispetto a quelli che si stanno utilizzando, rimpiazzandoli (replacement); che il numero di animali soggetti alla sperimentazione sia il più ridotto possibile (reduction); che vada evitata la morte degli animali soggetti alla sperimentazione, assicurandosi, dove la morte sia inevitabile, che gli animali siano esposti il meno possibile al dolore (refinement).

Dopo un'attenta ricostruzione del quadro normativo ritenuto violato, il TAR Lazio afferma che le censure proposte sono generiche e infondate. Diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, la relazione del Consiglio Superiore della Sanità ha riconosciuto il carattere innovativo del progetto di ricerca e la sua valenza traslazionale. Inoltre, l'Organismo preposto al Benessere Animale ha riconosciuto all'unanimità che il progetto di ricerca non viola il Principio delle 3 R, che le metodologie applicate sono descritte in maniera precisa e che il trattamento quotidiano con terapia antalgica e le metodologie chirurgiche e post-operatorie rendono poco probabile che gli animali siano soggetti al dolore.

In particolare, l'Organismo aveva espressamente rilevato "l'impossibilità di sostituire le procedure con metodi alternativi" aggiungendo che "... la specie animale scelta è la più idonea per gli obiettivi della ricerca".  La Relazione della Prof.ssa Gloria Pelizzo confermava inoltre che "... lo studio in oggetto potrà dare un contributo alla comunità scientifica in tema di neuro-riabilitazione corticale post lesionale ... il ricorso ad un modello animale chirurgicamente indotto è riconosciuto dalla letteratura scientifica e rappresenta la metodologia di studio più idonea".

 

In conclusione il TAR Lazio ritiene che il Consiglio Superiore della Sanità e l'Organismo Preposto al Benessere Animale dell'Università di Parma hanno verificato la sussistenza di tutti i presupposti per il rilascio della autorizzazione alla esecuzione del progetto di ricerca contestato, respingendo i ricorsi.

 

Il testo della sentenza è disponibile nel box download

Nicolò Barbini
Pubblicato il: Martedì, 19 Maggio 2020 - Ultima modifica: Martedì, 22 Dicembre 2020
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