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Germania – Bundesgerichtshof – sent. XII ZB 530/17: GPA all’estero e definizione dello status del nato
20 marzo 2019

In un processo per la definizione dello status del nato a seguito di GPA all’estero, la Corte federale tedesca (Bundesgerichtshof, BGH) ha stabilito per la coppia tornata in Germania la completa soggezione al diritto tedesco e quindi la necessità di iniziare una procedura di adozione del figlio nato all’estero con maternità surrogata.

Numero
XII ZB 530/17
Anno
2019

Il BGH si è pronunciato su una questione sollevata da una coppia di cittadini tedeschi residenti in Germania, che erano ricorsi alle procedure di gestazione per altri in Ucraina (con donazione di sperma del marito e fecondazione degli ovuli della moglie). Qui, già prima della nascita del figlio, il padre aveva confermato alla ambasciata tedesca di Kiev la paternità, con assenso della madre surrogata. Questa a sua volta, dopo la nascita del bambino, aveva depositato una dichiarazione presso un notaio, che attestava l’avvenuta gestazione per altri e conseguentemente la somiglianza genetica (genetische Ähnlichkeit) tra il bambino e la coppia di genitori tedeschi. Conformemente alle dichiarazioni, l’anagrafe ucraina aveva registrato questi ultimi come genitori del neonato.

Emerso in Germania che il bambino era nato tramite GPA, il tribunale (Amtsgericht) intimava all’anagrafe tedesca di correggere il registro delle nascite e inserire, al posto della moglie del padre (Wunschmutter), la madre surrogata come madre legittima del bambino. La corte d’appello (Oberlandesgericht), partendo dal presupposto – a parere del BGH correttamente - che nel caso di specie trovasse completa applicazione il diritto tedesco e che la precedente statuizione dell’anagrafe ucraina a nulla rilevasse, esplicitava i possibili criteri per stabilire lo status del bambino.

Il BGH, investito della questione, riconosce tra i criteri indicati dalla corte d'appello quello della residenza abituale (gewöhnliche Aufenthalt) ex Art. 19 EGBGB come decisivo. Il bambino infatti, essendo tornato con i genitori in Germania dove questi hanno residenza e pianificano di rimanere stabilmente, condivide la residenza di questi ultimi. Inoltre, la Corte afferma che la paternità non è oggetto di controversia e al bambino deve essere quindi riconosciuta la nazionalità tedesca.

Diversamente, la maternità rimane questione aperta dal momento che, in base al diritto tedesco vigente, non sussisterebbero i requisiti per giustificare la maternità della moglie, che andrebbe invece riconosciuta alla madre surrogata. Infatti, secondo la Corte federale, la dichiarazione rilasciata dalla madre surrogata non sarebbe sufficiente a determinare la maternità della Wunschmutter, in quanto l’Art. 1591 BGB statuisce che «madre di un bambino è la donna che lo ha partorito».

Il BGH sancisce quindi che la coppia, per ottenere la desiderata dichiarazione di maternità in capo alla Wunschmutter, dovrà seguire la procedura di adozione prevista dal diritto tedesco.

Il testo della sentenza è disponibile a questo link e nel box download

Lucia Albano
Pubblicato il: Mercoledì, 20 Marzo 2019 - Ultima modifica: Lunedì, 11 Novembre 2019
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