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Corte di cassazione – Sez. I – ord. 7302/2024: incompatibilità tra stato di adottabilità e adozione in casi particolari
19 marzo 2024

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso il diniego di adozione particolare, confermando l’incompatibilità tra la dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità e la successiva richiesta di adozione in casi particolari, ex art. 44, lett. d), L. 184/1983.

Numero
7302
Anno
2024

D.D., compagno di A.A., allo stato detenuto in regime di carcere duro, nel gennaio 2013 riconosceva falsamente come proprio figlio il minore B.B., nato da una relazione con altra donna. Il bambino veniva pertanto affidato ad A.A., la quale se ne prendeva cura per circa sette anni.
La scoperta della falsità del riconoscimento del minore portava alla condanna penale di D.D., A.A. e della madre biologica per il reato di alterazione dello stato civile ex art. 567 c.p. ed il Tribunale per i Minorenni di Napoli disponeva l’immediato allontanamento del minore dalla coppia e successivamente dichiarava lo stato di adottabilità del bambino.
A.A. presentava quindi domanda di adozione in casi particolari ex art. 44, comma 1, lett. d), L. 184/1983, invocando il principio del superiore interesse del minore sancito dall’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: la ricorrente sosteneva che i sette anni di accudimento avevano creato un profondo legame affettivo con il bambino e che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato tale circostanza nel disporre l’allontanamento. La domanda veniva ritenuta inammissibile sia in primo che in secondo grado di giudizio.

Con il ricorso per Cassazione, A.A. lamentava la violazione dell’art. 44, comma 1, lett. d), L. 184/1983 (adozione in casi particolari «[...] quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo») e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.

La Corte di cassazione respinge il ricorso, ritenendo che sussista una sorta di “incompatibilità” tra la dichiarazione dello stato di adottabilità (ex artt. 8 e ss. L. 184/1983, c.d. adozione legittimante) e l’adozione c.d. mite (ex art. 44, comma 1, lett. d), L. 184/1983).
Secondo la stessa giurisprudenza della Corte, infatti, il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore ed il giudizio volto a disporre l’adozione in casi particolari costituiscono due procedimenti autonomi, di natura diversa e non sovrapponibili tra loro: il giudizio volto alla dichiarazione di adozione legittimante, infatti, costituisce un rapporto sostitutivo di quello dei genitori biologici. Al contrario, il giudizio volto alla dichiarazione di adozione mite, creerebbe un vincolo di filiazione giuridica che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine.
Ne consegue che, nell’ambito del processo per l’accertamento dello stato di adottabilità, non può essere assunta alcuna decisione che faccia applicazione dell’art. 44, comma 1, lett. d), L. 184/1983.

Nel caso di specie, la definitività della sentenza di dichiarazione dello stato di adottabilità e l’intervenuto decreto di affidamento preadottivo rendono incompatibile l’accoglimento della domanda di adozione mite: come precisato dall’art. 21, comma 4, L. 184/1983, «Nel caso in cui sia in atto l’affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato».

Per questi motivi, la Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

Sofia Bordignon
Pubblicato il: Martedì, 19 Marzo 2024 - Ultima modifica: Venerdì, 31 Ottobre 2025
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