La Corte di cassazione ha accolto il ricorso avverso un provvedimento di assegnazione di amministratore di sostegno per la sua contraddittorietà e per la mancata considerazione da parte del giudice del Tribunale di Bolzano della possibilità di superare la limitazione di capacità fisica tramite l’uso di mezzi tecnologici o altri ausili.
Corte di cassazione – Sez. I Civ. – ord. 6584/2025: amministratore di sostegno e possibilità di superare la limitazione di capacità
12 marzo 2025
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Tribunale di Bolzano nominava in suo favore un amministratore di sostegno, su iniziativa della nipote B.B.
Egli sostiene di essere pienamente in grado di condurre una vita autonoma nonostante il deficit funzionale che lo limita nell’uso della parola, citando anche una procura speciale con attestazione notarile di piena capacità di intendere. Inoltre, afferma che l’iniziativa della nipote sarebbe strumentale ad un’esigenza diversa da quella di garantire la sua tutela, in considerazione di un conflitto familiare.
Il Tribunale di Bolzano ha respinto il reclamo, evidenziando come il beneficiario sarebbe totalmente invalido, a causa della sua limitata capacità di uso della parola, nonostante la sua autonomia nella vita quotidiana sia certificata dalla documentazione in atti. Il Tribunale sottolinea come il ricorrente necessiti di assistenza soprattutto nella gestione del patrimonio, alla luce dei prelievi dell’intero importo del reddito mensile dal proprio conto corrente, speso senza risparmiare e senza pagare il canone dell’appartamento in cui vive.
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 404, 408, 411 c.c., per aver il Tribunale di Bolzano valutato in maniera scorretta la capacità di intendere e di volere e l’autonomia del ricorrente, interpretandola nel senso di una loro limitazione ed in favore dell’assegnazione di un amministratore di sostegno; inoltre, per aver erroneamente considerato la conflittualità con i parenti prossimi un presupposto dell’amministrazione di sostegno.
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: il ricorrente fa notare come non si sia tenuto conto della certificazione medica, dalla quale risulta pienamente che il suo funzionamento cognitivo è sufficientemente integro e che la sua capacità di intendere e di volere è stata accertata presso un notaio.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, affermando che il provvedimento del giudice del reclamo è intrinsecamente contraddittorio, perché, pur riconoscendo la capacità del ricorrente di autodeterminarsi, ha confermato l’imposizione di un amministratore di sostegno contro la sua volontà.
Seguendo la propria giurisprudenza in tema di amministrazione di sostegno, la Corte afferma che le caratteristiche di tale istituto impongono che l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia incentrato sul rispetto delle condizioni di disabilità del beneficiario e sull’incidenza di tali condizioni sulle sue capacità di provvedere ai propri interessi: le dichiarazioni e l’eventuale opposizione del beneficiario, soprattutto quando la disabilità sia solo di tipo fisico, devono essere quindi opportunamente considerate.
Citando la recente pronuncia della Corte costituzionale (sent. 3/2025), la Cassazione rileva come, secondo l’art. 2 Cost., la dignità umana è compromessa ogni volta che l’ordinamento giuridico trasforma in inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado di compiere una determinata attività con i propri mezzi: da ciò deriva che il disabile non può essere discriminato solo in ragione di una condizione di minore efficienza fisica, né per questa ragione privato in tutto o in parte della capacità di agire.
La Corte di cassazione afferma che il Tribunale di Bolzano non si è attenuto a questi principi, in primo luogo perché non ha giustificato la limitazione di capacità imposta al soggetto, mancando di verificare se le sue condizioni di disabilità fisica potessero superarsi tramite l’uso di mezzi tecnologici o altri ausili. In secondo luogo, il fatto che il soggetto spenda tutte le somme della sua pensione senza risparmiare non può considerarsi di per sé un elemento che impone l’assegnazione di amministratore di sostegno: se il soggetto è in grado di autodeterminarsi, ad esso spettano le scelte sulla gestione del proprio patrimonio.
Il testo della sentenza è disponibile nel box download.