La Corte di Giustizia dell’UE si trova a giudicare il caso di una persona con doppia cittadinanza (britannica e rumena), che – ai sensi della normativa vigente nel Regno Unito, suo paese di residenza – aveva chiesto ed ottenuto la modifica anagrafica del nome e del sesso da maschile a femminile. Tuttavia, l’anagrafe rumena aveva rifiutato di provvedere all’annotazione di tale cambiamento sull’atto di nascita, adducendo che l’assunzione di una nuova identità poteva ammettersi soltanto previo esperimento della procedura giudiziaria di diritto interno, non potendosi accordare alcun rilievo alle modifiche intervenute all’estero per via puramente amministrativa.
Corte di Giustizia dell’Unione Europea – causa C-4/23: il mancato riconoscimento dell’identità di genere viola il diritto alla libera circolazione e soggiorno
4 ottobre 2024
La Corte di Giustizia – adita con rinvio pregiudiziale di interpretazione dal Tribunale di Bucarest – imperniava la propria decisione sul disposto dell’art. 20 TFUE, che disciplina lo status fondamentale di cittadino dell’Unione, a cui si connette il diritto di circolazione e soggiorno ai sensi del successivo art. 21. Non vi è dubbio che l’esercizio di tale diritto sia ostacolato dal rifiuto di uno Stato membro di riconoscere il nome e il sesso, secondo le variazioni apportate su iniziativa del cittadino europeo nel suo Paese di residenza. “Da una diversità tra i due nomi applicati ad una stessa persona possono nascere – scrive la Corte – confusioni ed inconvenienti, poiché numerose attività della vita quotidiana, sia in ambito pubblico che privato, richiedono di fornire la prova della propria identità”. In particolare, la persona che “abbia cambiato il proprio prenome e la propria identità di genere in applicazione delle procedure previste” nel proprio Paese di residenza incorre nel rischio concreto – “a causa del fatto diportare due prenomi differenti e di vedersi attribuire due identità di genere differenti” - di dovere perennemente “dissipare dubbi riguardo alla propria identità nonché all’autenticità dei documenti prodotti o alla veridicità dei dati in essi contenuti”. Siffatta eventualità indubbiamente “costituisce una circostanza idonea ad ostacolare l’esercizio” dei diritti conferiti dall’art. 21 TFUE, dall’art. 45 della CDFUE.
Le libertà di circolazione e soggiorno possono essere limitate per ragioni “oggettive” e purché sia rispettato una stretta proporzionalità con lo scopo legittimamente perseguito dalla normativa nazionale. Tuttavia, il governo Rumeno – nell’ambito del contraddittorio processuale tenutosi avanti al Giudici dell’Unione – non ha fornito alcuna indicazione in merito “agli obiettivi perseguiti dalla normativa nazionale […], la quale non consente il riconoscimento e l’annotazione nell’atto di nascita del cambiamento di prenome e di identità di genere, legalmente acquisito in un altro Stato membro, e […] obbliga […] l’interessato ad avviare un nuovo procedimento per il cambiamento di identità di genere dinanzi ai giudici nazionali”.
Perciò, nonostante la questione relativa all’identità e al prenome afferisca indubbiamente alla competenza normativa del diritto nazionale, gli Stati membri hanno l’obbligo di esercitare le proprie attribuzioni in modo da non inficiare e/o interferire con il godimento dei diritti riconosciuti dai Trattati.
In ogni caso, non possono ritenersi né legittime, né proporzionate, le restrizioni che perseguono obiettivi contrastanti con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta di Nizza. Nel caso di specie, la normativa nazionale della Romania in materia di modifica del sesso assegnato alla nascita è già stata ritenuta dalla CEDU (sent. 19 gennaio 2021, Xe Y c. Romania) in contrasto con l’art. 8 della Convenzione, che – a norma dell’art. 52 – ha “lo stesso significato e la stessa portata” dell’art. 7 CDFUE. L’obbligo di una previa autorizzazione del giudice per il riconoscimento del nome e del sesso assegnato dallo Stato membro di residenza, perciò, “non può […] costituire un mezzo efficace che consenta a un cittadino dell’Unione” di essere correttamente identificato “durante il suo soggiorno in un altro Stato membro, […] tanto più in quanto lo stesso procedimento espone tale cittadino al rischio che detto procedimento sfoci in un risultato diverso da quello adottato dalle autorità dello Stato membro che hanno legalmente concesso tale cambiamento di prenome e di identità di genere”.
In linea di principio, “affinché una normativa nazionale” in materia di cambiamento del prenome e del genere assegnato alla nascita “possa essere considerata compatibile con il diritto dell’Unione, è necessario che le disposizioni o il procedimento interno […] non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’attuazione dei diritti conferiti dall’articolo 21 TFUE e, in particolare, del diritto al riconoscimento di tale cambiamento”. Il diritto nazionale, perciò, non può spingersi a negare le modifiche dell’identità legittimamente apportate dallo Stato membro di residenza del cittadino, perché questa “discrezionalità” finisce per “sfociare in una divergenza tra i due nomi e i due generi dati ad una stessa persona per la prova della sua identità, nonché ai seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e privato”.
Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.