Vai menu di sezione

Corte di Cassazione - sez. lav. - sent. n. 6575/2016: discriminatorio e illegittimo il licenziamento della lavoratrice che vuole sottoporsi a tecniche di PMA
5 aprile 2016

La corte di Cassazione ha rigettato il ricorso contro la sentenza che affermava  l’illegittimità del licenziamento, in quanto discriminatorio e come tale nullo, adottato in conseguenza della mera comunicazione da parte della lavoratrice subordinata dell’intenzione di assentarsi dal lavoro per sottoporsi all’estero a pratiche di fecondazione assistita in vitro.

Numero
6575
Anno
2016

In primo grado il Tribunale aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento – in quanto atto adottato per ragioni disciplinari in violazione del procedimento di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (l.n. 300/1970) – e aveva condannato il datore di lavoro alla riassunzione ovvero al risarcimento del danno, nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione.

Nel giudizio di appello la decisione viene riformata e si dichiara la nullità dell’atto di recesso datoriale in quanto discriminatorio rispetto all’intento della lavoratrice di ricorrere all’inseminazione artificiale all’estero. La Corte d’appello di Roma condanna il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra.

La Cassazione ritiene infondati i motivi di ricorso del datore di lavoro volti ad escludere la discriminatorietà dell’atto che, ad opinione di parte, sarebbe stato determinato: i) da giustificato motivo oggettivo, di carattere economico, attesa la ricaduta pregiudizievole delle assenze programmate dalla lavoratrice sulla funzionalità dell’attività lavorativa, ii) dalla natura disciplinare dello stesso licenziamento rispetto all’utilizzazione abusiva dell’istituto delle assenze per malattia e la violazione degli obblighi lavorativi (qualificazione del licenziamento accolta dal Tribunale).

La suprema Corte concorda con la Corte d’appello nel ritenere che gli interventi di cui si tratta, finalizzati alla PMA, “riguardano direttamente solo le donne” e che, di conseguenza, il licenziamento derivante dall’intenzione di sottoporsi a questa pratica costituisce “una discriminazione diretta fondata sul sesso”.

Il licenziamento è illegittimo per diretta violazione di norme interne ed europee (rileva in particolare la direttiva 76/207/CE) preposte alla tutela antidiscriminatoria e alla realizzazione della parità uomo donna.

La sussistenza del motivo economico come fondamento del licenziamento non è sufficiente ad escluderne l’illegittimità.

L’illegittimità del recesso datoriale, infatti, dipende della sola ed oggettiva rilevazione del trattamento deteriore riservato al lavoratore che appartenga alla categoria normativamente protetta. La concorrenza di altre cause, pur oggettive, non è sufficiente a determinare la legittimità del provvedimento.

Il licenziamento della lavoratrice che manifesta al datore di lavoro l’intenzione di assentarsi per un periodo di tempo futuro allo scopo di sottoporsi a pratiche d’inseminazione artificiale si deve considerare pertanto nullo in quanto discriminatorio.

Nel box download il testo della sentenza.

Irene Carlet
Pubblicato il: Martedì, 05 Aprile 2016 - Ultima modifica: Lunedì, 17 Giugno 2019
torna all'inizio