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Corte di Cassazione - sez. IV pen. - sent. 7659/2018: responsabilità medica e terapie alternative
16 febbraio 2018

La IV sezione della Cassazione Penale (sentenza 7659/2018) ha annullato agli effetti civili, con rinvio alla Corte d’Appello, la decisione in merito al risarcimento del danno dovuto da un medico in conseguenza dell’imputazione a suo carico del reato di omicidio colposo, per aver convinto un paziente malato di cancro a curarsi con l’ayurvedica, una terapia alternativa Indiana, e averne così cagionato la morte.

Numero
7659
Anno
2018

Il caso riguarda l’imputazione per omicidio colposo (art. 589 c.p.) di un medico che non aveva sottoposto un paziente malato di cancro alla chemioterapia e lo aveva convinto a curarsi con terapie alternative. In secondo grado, la Corte d’Appello di Venezia aveva prosciolto l’imputato per intervenuta prescrizione del reato, condannandolo al risarcimento del danno per aver causato la morte del paziente. Il medico ha fatto ricorso in cassazione per contestare un vizio di motivazione compiuto dal giudice di secondo grado nel delineare il nesso di causalità tra la sua condotta e il danno.

La Cassazione accoglie il ricorso del medico, evidenziando un vizio di motivazione nella sentenza d’appello. Secondo una giurisprudenza consolidata, infatti, nell’ambito della responsabilità medica, per ritenere provato il nesso causale tra il comportamento del medico e la morte del paziente, è necessario provare che, se la condotta doverosa fosse stata realizzata dal medico, l'evento lesivo non si sarebbe verificato, oppure si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità.

Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello non aveva effettuato questo giudizio e si era limitata ad affermare il nesso di causalità tra l’omissione del medico e la morte del paziente, senza dimostrare che la chemioterapia avrebbe ritardato il decesso. Per questi motivi dunque rinvia in appello la decisione riguardo al risarcimento del danno, che dovrà basarsi sulla prova dell’incidenza che la chemioterapia avrebbe avuto sulla guarigione del paziente.

Nel box download è disponibile il testo della sentenza.

Irene Iannelli
Pubblicato il: Venerdì, 16 Febbraio 2018 - Ultima modifica: Giovedì, 27 Giugno 2019
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