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Corte di Cassazione - sez. IV pen. - sent. 50078/2017: annullata la condanna di un medico in applicazione del nuovo art. 590-sexies cod. pen. (riforma Gelli)
19 ottobre 2017

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna di un medico per il reato di lesioni colpose gravi applicando il nuovo articolo 590 sexies del Codice penale, il quale prevede una causa di non punibilità dell’esercente la professione sanitaria nel caso in cui siano rispettate le linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico assistenziali, nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa.

Numero
50078
Anno
2017

Il medico era stato condannato, sia in primo che in secondo grado, per aver cagionato al paziente una diminuzione della sensibilità a seguito di un intervento di lifting facciale. Il profilo di colpa è stato individuato nella imperizia nella concreta esecuzione dell’intervento, la quale aveva determinato la lesione del nervo sovra orbitario.

La Corte sottolinea che l’eventuale non punibilità del fatto (prevista dall’art. 590 sexies cod. pen.) è applicabile anche a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge 24/2017 e ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione.

Il comma 2 del già citato articolo 590 sexies cod. pen. prevede, inoltre, l’abrogazione della disciplina introdotta con la legge Balduzzi. Questa disponeva l’esclusione della responsabilità solo nei casi di colpa lieve del sanitario.

Deve ritenersi, quindi, non più sussistente il problema del grado della colpa, salvo i casi concreti in cui la legge Balduzzi si configuri come disposizione più favorevole.

La Corte ribadisce che “il legislatore ha ritenuto di limitare l’innovazione alle sole situazioni astrattamente riconducibili alla imperizia (…), non punibili neanche nell’ipotesi di colpa grave”. Deve quindi ritenersi esclusa l’applicazione della causa di non punibilità alle situazioni di negligenza ed imprudenza.

La Corte, pur evidenziando che “in presenza di colpa grave sarebbe oltremodo difficile ipotizzare come sussistenti le condizioni (…) previste per l’impunità del sanitario”, sottolinea che alla colpa grave non si possa più attribuire un rilievo differente rispetto alla colpa lieve, in quanto “con il novum normativo si è inteso favorire la posizione del medico, riducendo gli spazi per la sua possibile responsabilità penale, ferma restando la responsabilità civile”.

“L’unica ipotesi di permanente rilevanza penale della imperizia sanitaria può essere individuata nell’assecondamento di linee guida che siano inadeguate alla peculiarità del caso concreto”.

Nel box download il testo della sentenza.

Francesca Bordignon
Pubblicato il: Giovedì, 19 Ottobre 2017 - Ultima modifica: Martedì, 25 Giugno 2019
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