Con l’ordinanza n. 26826 del 6 ottobre 2025, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso incidentale proposto dai congiunti della piccola Mi.An., deceduta subito dopo il parto. Viene conseguentemente cassata la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, la quale aveva ridotto del 50% il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto, sul presupposto che la perdita di un feto (o di un neonato spirato immediatamente dopo il parto) integrasse la lesione di un rapporto parentale non ancora concreto, ma soltanto potenziale.
Corte di Cassazione - sez. III civ. - ord. 26826/2025: risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale per la perdita del feto
6 ottobre 2025
Nel luglio del 2008, la signora Ca.Er., giunta alla quarantunesima settimana di gravidanza, veniva ricoverata presso l’Ospedale di B. con diagnosi di sofferenza fetale acuta. Ciononostante, i sanitari omisero un intervento tempestivo, procedendo al parto cesareo solo il mattino seguente. La piccola Mi.An. morì trenta minuti dopo la nascita per grave asfissia perinatale.
I genitori e i nonni agirono pertanto in giudizio per il risarcimento dei danni.
Il giudice di prime cure accolse la domanda, applicando i minimi delle Tabelle di Milano. Tuttavia, la Corte d’Appello di Napoli ridusse tali importi della metà, argomentando che, essendo la bambina nata morta o comunque spirata subito dopo, si fosse pregiudicata una relazione affettiva non già concreta, bensì potenziale, mancando l'instaurazione di un rapporto oggettivo e quotidiano.
I genitori hanno dunque proposto ricorso in Cassazione.
In primo luogo, i ricorrenti censurano la qualificazione del danno operata dal giudice di merito.
La Suprema Corte dichiara fondata la doglianza, affermando che la tesi della “potenzialità” non tiene conto della realtà del legame tra genitori e nascituro. La Corte chiarisce che il rapporto genitoriale «viene ad esistere già durante la vita prenatale, per consolidarsi progressivamente nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che il feto sia successivamente venuto alla luce» (par. 5.3.). Ne consegue che la morte del feto per responsabilità medica determina la «lesione di un rapporto familiare (non solo potenziale, bensì) già in essere».
In secondo luogo, la Cassazione ribadisce il fondamento giuridico della tutela del nascituro. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, l’ordinanza sottolinea come la tutela del concepito trovi base nell’art. 31 Cost. e, inoltre, nell’art. 2 Cost., che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, tra i quali rientra, pur con particolari caratteristiche, la situazione giuridica del concepito. Viene inoltre citato l’art. 8 CEDU quale norma interposta a protezione della vita privata e familiare.
Sotto il profilo della liquidazione del danno, la Corte osserva che il pregiudizio da perdita del feto è morfologicamente assimilabile a quello per la perdita di un congiunto già nato. Tale danno deve essere valutato nella duplice sua dimensione morale e dinamico-relazionale. La prima, ritenuta la più significativa nel caso in esame, consiste nella sofferenza interiore causata dalla perdita della figlia neonata mentre la seconda si sostanza nel conseguente sconvolgimento delle abitudini di vita patito dai congiunti.
La Corte critica l’automatismo della riduzione del risarcimento operata in appello, definendo l'espressione "danno potenziale" come «del tutto non conforme alla realtà, prima ancora che al diritto», in quanto nega la «costante, insanabile, implacabile dimensione del dolore genitoriale» (par. 5.2.).
In conclusione, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso dei familiari e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione per una nuova liquidazione del danno conforme ai principi enunciati.
Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.