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Corte di Cassazione - ord. 31234/2018: mancanza di consenso informato e risarcimento del danno
5 ottobre 2018

La Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso di intervento effettuato in assenza di adeguato consenso informato il paziente può ottenere il risarcimento del danno dimostrando che se fosse stato adeguatamente informato avrebbe rifiutato quel determinato intervento.

Numero
31234
Anno
2018

Il fatto

Ad un paziente era stato diagnosticato un cancro alla laringe e, dopo il primo intervento, a causa di complicanze, ne erano seguiti altri tre. Durante l’ultimo di tali interventi è stata effettuata una asportazione totale della laringe con conseguente perdita della fonesi.

La questione sorge nell’ambito di un procedimento civile per risarcimento dei danni causati dalla negligenza nell’esecuzione del primo intervento e per omessa informazione relativa all’intervento di asportazione della laringe.

Infatti, secondo i ricorrenti, il terzo intervento avrebbe avuto come finalità la revisione della ferita, ma i medici procedettero all’asportazione della laringe senza aver previamente informato il paziente e ottenuto il suo consenso. Secondo la struttura sanitaria resistente, invece, l’intervento era stato eseguito in via d’urgenza e, in merito al consenso informato, il paziente era stato oralmente edotto circa gli effetti dell’operazione.

Il giudizio di primo grado si conclude con una sentenza di rigetto della domanda del ricorrente.

Avverso tale decisione viene proposto, con successo, appello, tanto che la Corte d’Appello di Bari condanna alcuni dei convenuti per la violazione degli obblighi riguardanti la corretta formazione del consenso informato.

La struttura sanitaria propone, quindi, ricorso in Cassazione lamentando, tra i motivi di ricorso, il fatto che la Corte avesse equiparato la violazione degli obblighi informativi e l’errata esecuzione dell’operazione.

 

Il giudizio in Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione sottolinea che, in base ad un principio consolidato, la mancanza di consenso assume rilievo a fini risarcitori quando siano configurabili conseguenze pregiudizievoli derivate dalla violazione del diritto all’autodeterminazione in sé considerato, quindi a prescindere dalla lesione incolpevole della salute del paziente. In particolare, il diritto del paziente a ricevere una compiuta informazione si sostanzia nell’indicazione delle prevedibili conseguenze del trattamento sanitario, del possibile verificarsi di un aggravamento delle condizioni di salute e, infine, di quanto possa risultare pesante, in termini di sofferenze, il percorso riabilitativo post-operatorio. L’adeguatezza dell’informativa è estremamente importante poiché solo a seguito di una compiuta informativa il paziente può esercitare pienamente il suo diritto all’autodeterminazione che si estrinseca nell’esercizio di una serie di diritti e facoltà tra i quali figurano la facoltà di rivolgersi ad altra struttura sanitaria in grado di offrire migliori garanzie del risultato sperato e ovviamente il diritto di rifiutare l’intervento.

La Corte prosegue dando indicazione di varie ipotesi di danno risarcibile per mancanza di adeguato consenso informato, fra i quali il caso di specie (intervento correttamente eseguito che il paziente avrebbe rifiutato se edotto). In questo caso la lesione del diritto all’autodeterminazione sarà considerata un danno risarcibile solo se il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell’intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle. Nella fattispecie in esame, pur sussistendo in astratto il diritto al risarcimento connesso alle conseguenze inaspettate dell’intervento chirurgico, la Cassazione non può accogliere la domanda di risarcimento poiché quest’ultima non è stata formulata nell’atto di citazione.

La Cassazione, in conclusione, cassa la sentenza d’appello e decide nel merito respingendo le domande degli attori. La Corte spiega che per poter rilevare la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria il giudice di merito avrebbe dovuto accertare se il corretto adempimento dei doveri informativi avrebbe determinato il rifiuto del paziente a sottoporsi all’intervento o, in alternativa, qualora il paziente avesse acconsentito all’intervento, il giudice avrebbe dovuto verificare se l’adeguata informativa avrebbe posto il paziente nella condizione di affrontare in modo consapevole il periodo post-operatorio.  

Il testo dell’ordinanza è disponibile nel box download.

Cristina Finto
Pubblicato il: Venerdì, 05 Ottobre 2018 - Ultima modifica: Venerdì, 28 Giugno 2019
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