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Corte costituzionale – sentenza n. 97/2026 – legittimità costituzionale delle disposizioni in materia di iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale degli stranieri titolari di permesso di soggiorno
5 giugno 2026

La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1 e comma 3, d. lgs. 286/1998 con riferimento, tra gli altri, agli artt. 3 e 32, primo comma, Cost. sollevate dal Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice di lavoro, delineandone un’interpretazione costituzionalmente orientata.

Numero
97
Anno
2026

La vicenda ha coinvolto due cittadini extra UE che hanno ottenuto, in ragione del riconoscimento della pensione di inabilità civile, la conversione del titolo di soggiorno per motivi di lavoro in permesso di soggiorno per residenza elettiva.
Gli stessi hanno proposto ricorso innanzi al Tribunale di Milano contro la Regione Lombardia che ha negato l’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in quanto il permesso di soggiorno di cui sono titolari non sarebbe incluso nell’elenco dei titoli che legittimano la fruizione del beneficio.
Il Tribunale di Milano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1 e 3, d. lgs. 286/1998 con riferimento, tra gli altri, agli artt. 3 e 32, Cost. Invero, ha contestato la violazione dell’art. 3, Cost., espressione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza, poiché la disposizione precluderebbe l’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN, di cui beneficiavano in precedenza, a causa del riconoscimento della pensione d’inabilità civile e del mutamento del titolo di soggiorno e imporrebbe il pagamento di un contributo predeterminato, a prescindere dalle condizioni economiche degli stessi. Inoltre, configurerebbe una duplice discriminazione con riferimento ai cittadini italiani percettori della pensione di inabilità ai quali non è richiesto il versamento di alcun contributo per la fruizione delle cure del SSN e, in secondo luogo, rispetto agli stranieri irregolari, dunque privi di titolo di soggiorno, ai quali è garantita la gratuità delle cure essenziali.
Infine, ha denunciato la lesione del diritto alla salute di cui all’art. 32, Cost. in quanto la disposizione priverebbe i ricorrenti, stranieri regolarmente soggiornanti, delle cure essenziali.

Preliminarmente, la Corte ha citato gli atti normativi - il Trattato istitutivo della Comunità europea, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’ONU, la Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulla situazione delle persone con disabilità nell’Unione Europea e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – che recepiscono ed esprimono i principi ispiratori posti a fondamento della tutela delle persone affette da disabilità.
Tale quadro normativo impone al legislatore «l’adozione di interventi legislativi di sostegno delle persone che, in quanto disabili, si trovano in una situazione di “particolare vulnerabilità” (Corte costituzionale, sentenza n. 110 del 2022)» e in forza del quale «non può disporre un trattamento peggiorativo degli stranieri disabili regolarmente soggiornanti, privandoli del diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN» (punto 10.1., Considerato in diritto).
La Corte ha rammentato poi che, a favore e a tutela delle persone disabili, lo Stato prevede la corresponsione di una pensione finalizzata a consentire di procurarsi i mezzi necessari al sostentamento e «“(…) alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili (…) (Corte costituzionale, sentenza n. 152 del 2020)». (punto 10.1., Considerato in diritto).
La Corte, infine, ha osservato che l’art. 34, comma 1, d. lgs. 286/1998, che elenca i titoli di soggiorno che legittimano l’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN, è entrata in vigore nel 1998 mentre i permessi di soggiorno non espressamente inclusi nel testo della stessa sono stati introdotti nell’ordinamento nel 2004. Dunque, dall’omessa menzione dei titoli di soggiorno introdotti successivamente non è possibile desumere l’intenzione del legislatore di escludere i titolari di tali permessi dalla fruizione del beneficio.
La Corte, pertanto, ha asserito di non poter condividere la posizione del ricorrente in merito all’impossibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate e di «[ritenere] possibile e doveroso trarre dalla disposizione censurata, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata, una norma che, nel fare riferimento ai permessi per motivi di lavoro e per motivi familiari, consente l’iscrizione obbligatoria e gratuita anche a coloro che erano in precedenza titolari di questi stessi permessi e ne hanno poi ottenuto la conversione in quello per residenza elettiva in forza del successivo riconoscimento della pensione d’inabilità civile» (punto 10.2., Considerato in diritto).

Per queste ragioni, la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità dell’art. 34, commi 1 e 3, del d. lgs. 286/1998, indicandone un’interpretazione costituzionalmente orientata.

Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.

Ilaria Zanotto
Pubblicato il: Venerdì, 05 Giugno 2026 - Ultima modifica: Venerdì, 12 Giugno 2026
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