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Corte costituzionale – sentenza n. 91/2026 – unioni civili e pensione di reversibilità
28 maggio 2026

La Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità del partner superstite di coppia omosessuale che ha formalizzato il vincolo coniugale all’estero prima dell’introduzione nell’ordinamento delle unioni civili e della relativa disciplina.

Numero
91
Anno
2026

Nel 2013 una coppia omosessuale ha contratto matrimonio negli Stati Uniti e uno dei due partner è deceduto anteriormente alla trascrizione dell’atto avvenuta nel 2016, in seguito all’entrata in vigore della disciplina delle unioni civili. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha negato al partner superstite il diritto all’attribuzione della pensione di reversibilità e tale decisione è stata confermata dal giudice di primo grado. Successivamente all’impugnazione della sentenza di primo grado, la Corte d’appello ha accolto la domanda del ricorrente. L’INPS, soccombente in secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione contro la pronuncia della Corte d’appello.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno presentato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del r. d. l. n. 636 del 1939 nella parte in cui non consente di beneficiare della pensione di reversibilità «al coniuge superstite della coppia omosessuale che al momento del decesso, aveva formalizzato all’estero l’unione e si era trovata nella giuridica impossibilità di ottenere in Italia il riconoscimento del vincolo» (punto 1.1, Ritenuto in fatto).

La Corte, anzitutto, ha avvalorato la ratio dell’istituto già delineata con la propria giurisprudenza, nella sentenza 12 gennaio 1998 n. 159, e in particolare, ha confermato che «“il trattamento di reversibilità ha il suo fondamento ed il suo presupposto nell’incidenza dell’apporto (diretto od indiretto) di ciascuno dei coniugi sulla formazione non solo del patrimonio comune ma, altresì, a quello [sic] dell’altro coniuge”» (punto 8.2, Considerato in diritto).
In secondo luogo, richiamando ancora la propria giurisprudenza, ha ribadito che non è necessaria l’«“equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio” (sentenza n. 138 del 2010, richiamata da ultimo dalle sentenze n.148 e n. 66 del 2024)» in virtù delle radicali diversità dei due istituti, ancorché raffrontabili «per profili specifici, quando il diverso trattamento configuri un’ipotesi di irragionevolezza» (punto 8.3, Considerato in diritto).
La Corte ha rilevato che, nel caso di specie, la coppia omoaffettiva non ha potuto attribuire all’unione formalizzata all’estero gli effetti giuridici che, oggi, l’ordinamento riconosce alle unioni civili in quanto, all’epoca dell’atto, non vi era una norma che lo consentisse e, altresì, a causa del decesso di uno dei due coniugi precedente all’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 e dei successivi decreti delegati che lo avrebbero permesso. Dunque, ha osservato che «la tutela assicurata a un legame personale cui l’ordinamento, ora, attribuisce gli effetti dell’unione civile non è stata riconosciuta per il mero accadimento del decesso anteriormente all’entrata in vigore della disciplina legislativa che ha introdotto tale istituto» (punto 8.4, Considerato in diritto).
Alla luce della ratio sottesa all’istituto della pensione di reversibilità e dell’interpretazione «(…) secondo un criterio di anacronismo (…) cioè valutando l’obsolescenza della scelta passata alla luce della novità (nel senso di attualità) della scelta presente», la Corte ha constatato che «non è ragionevole la differenziazione fra il trattamento adesso garantito non solo ai coniugi, ma anche agli uniti civilmente e quello spettante a chi non ha potuto tempestivamente munire di efficacia il vincolo coniugale contratto all’estero a causa del pregresso divieto di legge e dell’infausto evento della morte» (punto 8.5, Considerato in diritto). Dunque, il diniego all’istanza di corresponsione della pensione di reversibilità al partner superstite di coppia omosessuale, basato sull’impossibilità di attribuire efficacia giuridica al vincolo coniugale formalizzato all’estero in forza di divieto dell’ordinamento e il successivo evento fortuito del decesso del partner, configura una disparità di trattamento.

Pertanto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939 per violazione dell’art. 3, Cost.

Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.

Ilaria Zanotto
Pubblicato il: Giovedì, 28 Maggio 2026 - Ultima modifica: Venerdì, 12 Giugno 2026
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