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Corte costituzionale - sentenza n. 197/2025 - il convivente more uxorio ha diritto a fruire del congedo straordinario
24 dicembre 2025

Numero
197
Anno
2025

Il signor A.R. chiedeva di usufruire del congedo straordinario con conseguimento della relativa indennità, al fine di assistere una persona con disabilità grave con riferimento al periodo in cui era stato convivente di fatto con la stessa. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) negava tale possibilità in quanto l’istante, quale convivente di fatto non rientrava tra i soggetti legittimati a beneficiarne, elencati dalla disposizione che disciplina l’istituto – art. 42, comma 5, d. lgs. 151/2001.
Il richiedente adiva il Tribunale di Milano che accoglieva il ricorso contro il provvedimento di diniego dell’INPS e la cui decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Milano.
L’INPS proponeva ricorso presso la Corte di cassazione, la quale, rilevando l’impossibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata e dell’applicazione retroattiva della modifica normativa intervenuta nel 2022 che ha ampliato il novero dei beneficiari, ha sollevato questione di legittimità costituzionale. In particolare, ritiene che la disposizione censurata contrasti con gli artt. 2, 3 e 32, Cost. in quanto lesiva «del diritto alla salute psico-fisica della persona con necessità di sostegno intensivo». (punto 1, Considerato in diritto).

La Corte introduce la disamina delle questioni nel merito richiamando la sentenza n. 213 del 2016 nella quale dichiarava l’illegittimità della disposizione che escludeva il convivente da coloro a cui era riconosciuta la possibilità di usufruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità – art. 33, comma 3, l. 104/1992. Mediante tale riferimento la Corte pone in evidenza l’analogia tra la ratio legis sottesa all’uno e all’altro istituto e il precipuo e univoco obiettivo perseguito dal legislatore. In particolare, con riferimento al primo profilo «si tratta di strumenti di "politica socio-assistenziale" basati "sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale" (sentenza n. 213 del 2016)». Rispetto al secondo profilo, il legislatore intende «venire incontro alle esigenze del lavoratore che si presta a fornire "un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione" in favore di un proprio congiunto affetto da minorazione della propria autonomia personale con "situazione di gravità"» (punto 4.2, Considerato in diritto).
Inoltre, osserva che l’elenco dei soggetti legittimati ad usufruire del beneficio, previsto dalla disposizione censurata, era già stato ampliato – a favore del parente o dell’affine entro il terzo grado convivente con la persona affetta da disabilità grave - dalla stessa Corte. Infatti, con la sentenza additiva n. 203 del 2013, la Corte ha sopperito all’«asimmetria normativa», analoga a quella discussa, che riconosceva a tali soggetti la possibilità di usufruire di permessi mensili retribuiti, in virtù dell’art. 33, comma 3, l. 104/1992, ma non del congedo straordinario.
Alla luce del fatto che «nello sviluppo della personalità del soggetto con disabilità la dimensione familiare dell’assistenza assume un rilievo preminente», tantopiù per le persone che hanno bisogno di un sostegno intensivo, la Corte ravvisa le violazioni degli artt. 2, 3 e 32, Cost. (punto 4.3, Considerato in diritto). Invero, la disposizione censurata preclude al disabile grave di fruire dell’assistenza di cui necessita, configurando una violazione del suo diritto alla salute psico-fisica, che si esplica anche nell’aspetto della socializzazione e dell’appartenenza ad una formazione sociale, di cui agli artt. 2 e 32, Cost. Determina, altresì, una violazione dell’art. 3, Cost. in quanto la disposizione nella sua formulazione tassativa non considera «lo stabile legame affettivo di coppia, connotato dalla "reciproca assistenza morale e materiale”» sotteso al rapporto tra il disabile grave e il convivente di fatto che presta assistenza (punto 4.3, Considerato in diritto).

Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.

Ilaria Zanotto
Pubblicato il: Mercoledì, 24 Dicembre 2025 - Ultima modifica: Martedì, 27 Gennaio 2026
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