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Corte costituzionale - sent. n. 187/2012: autonomia regionale e partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie
4 luglio 2012

La Corte costituzionale, dopo aver dichiarato l'inammissibilità e la non fondatezza di alcune delle questioni prospettate dalle Regioni ricorrenti (Veneto e Friuli Venezia Giulia), accoglie parzialmente uno dei motivi del ricorso, basato sulla violazione dell'art. 117, co. 6, Cost.

Oggetto del giudizio sono le disposizioni con cui l'art. 17, c. 1°, lett. d) e 6°, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella l. n. 111/2011, con cui venivano reintrodotti i ticket di 10 € per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di 25 € per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, che – a parere delle ricorrenti – violano gli artt. 117, 119, 3, 32, 97 e 118 Cost., nonché l'art. 48 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Numero
187
Anno
2012

Tali misure di compartecipazione degli assistiti non esentati erano già state introdotte con la legge finanziaria 2007, che prevedeva anche che le Regioni che non intendessero applicare il ticket di 10 € potessero individuare misure alternative di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. Una manovra del 2008, poi, ha «abolito» il ticket di dieci euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per il triennio 2009-2011; la disposizione impugnata mira a ripristinare anticipatamente l’efficacia della disciplina del ticket introdotta nel 2006 e poi temporaneamente «abolita».

Le censure relative agli artt. 3, 32 e 97 Cost., prospettate dalla Regione Veneto, sono dichiarate inammissibili, mentre le questioni relative agli artt. 117, co. 3, 119 e 118 (lesione del principio di leale collaborazione), sollevate dalla medesima, sono non fondate.

Per quanto riguarda le doglianze della Regione Friuli Venezia Giulia, la Corte ritiene non fondate le questioni relative agli artt. 117, co. 3, 119 e dell'art. 48 dello Statuto speciale.

Viene, invece, parzialmente accolta la censura relativa all'art. 117, co. 6, Cost.: «Le misure di compartecipazione ai costi dell’assistenza farmaceutica attengono sia ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la cui determinazione è riservata alla potestà legislativa esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.), sia al coordinamento della finanza pubblica e alla tutela della salute, oggetto della potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.). Nella disciplina del ticket, l’«intreccio» e la «sovrapposizione di materie» non rendono possibile «individuarne una prevalente» (sentenza n. 330 del 2011), né tracciare una «precisa linea di demarcazione» tra le competenze (sentenza n. 200 del 2009)». La disposizione impugnata è pertanto illegittima «nella parte in cui prevede che le misure di compartecipazione siano introdotte “con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”», poiché lo Stato non può esercitare la potestà regolamentare in un caso caratterizzato da una «concorrenza di competenze».

Lucia Busatta
Pubblicato il: Mercoledì, 04 Luglio 2012 - Ultima modifica: Venerdì, 31 Maggio 2019
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