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Corte costituzionale - sent. n. 141/2013: cure palliative
17 giugno 2013

La Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità di due leggi regionali sulle cure palliative e sull'utilizzo di cannabinoidi per fini terapeutici. Si tratta della legge della Regione Veneto n. 38/2012 e della legge della Regione Liguria n. 26/2012.

Numero
141
Anno
2013

Oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via principale sono gli artt. 2, commi 1 e 2, 3 e 8, nonché il titolo della legge della Regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26 (Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche ), e l’art. 5, comma 2, della legge della Regione Veneto 28 settembre 2012, n. 38 (Disposizioni relative alla erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche), per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. Tali disposizioni riguardano la disciplina delle modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche e sono ritenute in contrasto con principi fondamentali della normativa statale in materia di tutela della salute.

Si riportano di seguito i passaggi principali della sentenza; nel box download il testo completo, disponibile anche a questo link (Consulta Online).

Sulla legge della Regione Liguria

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della censura statale relativa alla disposizione che stabilisce che «le strutture di ricovero ospedaliero accreditato debbano intrattenere rapporti di convenzione con le farmacie ospedaliere o territoriali o fornite di laboratorio per preparazioni magistrali» (art. 3, co. 1, lett. a)), per la genericità delle doglianze e per la carente individuazione del parametro interposto.

La Corte dichiara l'infondatezza delle questioni relative all'art. 2, co. 1 (I derivati della Cannabis, sotto forma di specialità medicinali o di preparati galenici magistrali, possono essere prescritti dal medico specialista delle seguenti discipline: anestesia e rianimazione, oncologia e neurologia) e all'art. 3, co. 1, lett. b) (in ambito domiciliare, in caso di cura realizzata con tali modalità, utilizzando farmaci esteri importati; il farmacista del servizio pubblico consegna direttamente i farmaci importati al medico o al paziente, dietro pagamento del solo prezzo di costo richiesto dal produttore e delle spese accessorie riportate nella fattura estera. Nel caso di preparazioni galeniche magistrali per utilizzo extra-ospedaliero fornite da farmacie private su presentazione di prescrizione del medico specialista di cui all’articolo 2, la spesa per la terapia è a carico del paziente quando è prescritta su ricettario bianco. La spesa resta a carico del Servizio Sanitario Regionale solo qualora il medico che fa la prescrizione sia alle dipendenze del servizio pubblico e utilizzi il ricettario del Servizio Sanitario Regionale per la prescrizione magistrale).

Le disposizioni erano state impugnate per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., per la mancata distinzione tra «formule magistrali» e «formule officinali» secondo quanto previsto dalla direttiva relativa al codice comunitario concernente i medicinali per uso umano. Secondo la Corte, la disciplina della legge ligure è inequivocabilmente riferita alle «formule magistrali»: «Sia l’interpretazione sistematica, sia quella letterale conducono, dunque, a ritenere insussistente, sotto il profilo indicato, la dedotta violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.».

Viene impugnato poi l'art. 2, co. 1 e 2 per violazione dell'art. 117 Cost., poiché tali disposizioni invaderebbero la competenza statale in materia di «qualificazione e […] classificazione dei farmaci», nonché di «regolamentazione del relativo regime di dispensazione – compres[i] l’individuazione degli specialisti abilitati a prescriverli [e] i relativi impieghi terapeutici».

Secondo la Corte, la censura è fondata poiché il legislatore statale è più volte intervenuto con norme di principio per disciplinare le modalità di immissione in commercio e di somministrazione dei farmaci. L'articolo 2 della legge ligure «viola l’art. 117, terzo comma, Cost., perché, indicando i medici specialisti abilitati a prescrivere i farmaci cannabinoidi e definendo le relative indicazioni terapeutiche, interferisce con la competenza dello Stato a individuare, con norme di principio tese a garantire l’uniformità delle modalità di prescrizione dei medicinali nel territorio nazionale, gli specialisti abilitati alla prescrizione del farmaco o principio attivo, nonché i relativi impieghi terapeutici».

Viene inoltre dichiarata l’illegittimità in via consequenziale di due disposizioni della legge regionale: l’art. 2, comma 3, secondo cui «hanno possibilità di prescrizione anche i medici specialisti operanti nei Centri di cure palliative pubblici e convenzionati», e l’art. 3, comma 1, lettera b), secondo periodo, limitatamente alle parole «su presentazione di prescrizione del medico specialista di cui all’articolo 2».

Sulla legge della Regione Veneto

Viene impugnato l'art. 5, co. 2, della legge regionale poiché impone alla Giunta regionale di stipulare convenzioni con soggetti – il Centro per la ricerca per le colture industriali di Rovigo e lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze – attualmente privi delle autorizzazioni prescritte dalla normativa statale. Questo attuerebbe «una sostanziale autorizzazione ex lege, che eccede dalle competenze regionali in materia», ponendosi in contrasto con i principi fondamentali desumibili dalle norme statali che disciplinano il regime autorizzatorio per la produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici.

La censura è dichiarata non fondata perché, secondo la Corte, la disposizione non obbliga la Giunta, ma le riconosce una mera facoltà.

Una norma analoga è contenuta anche nell'art. 8 della legge ligure. Questa volta la Corte dichiara la questione fondata perché la disposizione regionale si pone in contrasto con la disciplina autorizzatoria statale, che rientra tra i principi fondamentali in materia di tutela della salute, essendo posta a garanzia di un diritto fondamentale della persona.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Lunedì, 17 Giugno 2013 - Ultima modifica: Mercoledì, 05 Giugno 2019
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