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Corte costituzionale – sent. 440/2005: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina dell’amministrazione di sostegno
14 dicembre 2005

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice tutelare del Tribunale di Venezia, chiarendo che i poteri dell’amministratore di sostegno non vengono mai a coincidere totalmente con quelli del tutore o del curatore e che esistono adeguati strumenti di composizione delle divergenze tra giudice tutelare e tribunale in composizione collegiale.

Numero
440
Anno
2005

Il Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, ha sollevato con due ordinanze del settembre e novembre 2004 questioni di legittimità costituzionale della disciplina dell’amministrazione di sostegno introdotta dalla L. 6/2004.
Con la prima ordinanza, si solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 404, 405, nn. 3 e 4, e 409 del c.c.: essi non indicherebbero chiari criteri selettivi per distinguere l’amministrazione di sostegno dagli istituti di interdizione ed inabilitazione, dando luogo a tre fattispecie irragionevolmente coincidenti. Ciò lascerebbe all’arbitrio del giudice la scelta dello strumento di tutela da applicare, violando la sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli (artt. 2, 3 e 4 Cost.), nonché il pieno dispiegarsi della personalità del disabile nei rapporti economici e nei traffici giuridici (artt. 41, comma 1 e 42 Cost.).
Con la seconda ordinanza, il Tribunale di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 413, comma 4 e 418, comma 3 c.c. per non prevedere strumenti di composizione delle divergenze in materia tra giudice tutelare e tribunale in composizione collegiale, con conseguente violazione degli artt. 2, 3, 4, 41, comma 1, 42 e 101, comma 2, Cost.

La Corte costituzionale dichiara non fondata la prima questione, per «l’erroneità del presupposto interpretativo da cui le ordinanze si muovono» (punto 5 del considerato in diritto) nel dichiarare la possibile coincidenza degli ambiti di operatività dei diversi istituti.
La complessiva disciplina della L. 6/2004 (legge che introduce l’amministrazione di sostegno) affida al giudice il compito di individuare l’istituto che, da un lato, garantisca la tutela più adeguata alla determinata fattispecie e, dall’altro lato, limiti nella minore misura possibile la capacità del tutelato. Essa consente, ove la scelta cada sull’amministrazione di sostegno, che l’ambito dei poteri dell’amministratore possa essere adattato alle caratteristiche del caso concreto. Solo nel caso in cui l’istituto dell’amministratore di sostegno si dimostri in concreto inidoneo alla tutela da garantire, il giudice può ricorrere all’inabilitazione o all’interdizione, le quali attribuiscono, rispettivamente, per l’inabilitato uno status di incapacità estesa agli atti di straordinaria amministrazione e, per l’interdetto, anche a quelli di ordinaria amministrazione.

Nemmeno la seconda questione viene ritenuta fondata. La Corte evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice tutelare, esistono meccanismi processuali di composizione dei conflitti.
In primo luogo, i provvedimenti di entrambi gli organi sono impugnabili innanzi alla Corte di Appello, rispettivamente con il reclamo contro il decreto del giudice tutelare e con l’appello contro la sentenza del tribunale.
In secondo luogo, le norme impugnate prevedono specifici strumenti di raccordo tra il procedimento di amministrazione di sostegno e quelli di interdizione o inabilitazione, in forza dei quali l’incapace non rimane privo di tutela. L’art. 413, comma 4, c.c., prevede: «Il giudice tutelare provvede [...] alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. [...]». E, ancora, il tribunale (art. 418, comma 3, c.c.) non si limita ad investire il giudice tutelare perché provveda all’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, ma lo apre direttamente esso stesso, sulla base di una valutazione di idoneità della misura, eventualmente accompagnata da nomina di un amministratore provvisorio. Nella stessa direzione si muove anche l’art. 429, comma 3, c.c., per il quale il tribunale dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare se, nel giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione, appare opportuno che il soggetto venga comunque assistito dall’amministratore di sostegno.

Per questi motivi, riuniti i giudizi, la Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 404, 405, nn. 3 e 4, e 409 del codice civile – in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, e 42 della Costituzione – e degli artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile – in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, secondo comma, della Costituzione.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

Sofia Bordignon
Pubblicato il: Mercoledì, 14 Dicembre 2005 - Ultima modifica: Giovedì, 08 Gennaio 2026
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