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Corte costituzionale – sent. 35/2023: decadenza del diritto all’indennizzo per danni dovuti alla somministrazione di vaccini
9 febbraio 2023

La Corte costituzionale ha accolto il ricorso proposto dalla Corte di Cassazione, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, ed avente ad oggetto l’art. 3, co. 1, della l. 210/1992 in materia di decadenza del diritto all’indennizzo per danni dovuti alla somministrazione vaccinale.

Numero
35
Anno
2023

Per quanto riguarda gli artt. 2 e 32 Cost., la Corte ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, è imprescindibile l’istituzione di un equo indennizzo a favore dei soggetti che abbiano subito un danno psico-fisico, a seguito di una somministrazione vaccinale, e che la mancata previsione dell’indennizzo determina quindi una violazione del dettato costituzionale. Inoltre, allo scopo di dare attuazione al patto sociale tra individuo e collettività, enucleato dal combinato disposto degli artt. 2 e 32 Cost, il giudice delle leggi ha nel tempo esteso tale garanzia, che l’art. 3 attribuisce solo in caso di vaccini obbligatori, in favore di coloro che subiscano danni derivanti da specifici vaccini non obbligatori, ma raccomandati (si veda per esempio la sentenza della Corte costituzionale n. 268 del 2017)

Nello specifico, la questione di legittimità concerne il termine di tre anni previsto dal primo comma dell’articolo censurato, in tema di presentazione della domanda di indennizzo, che decorre dal momento in cui “l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”. 

La disciplina relativa all’istituto dell’indennizzo da vaccino è rimessa alla discrezionalità del legislatore, il quale ha la facoltà di prevedere un termine entro il quale l’interessato può domandare l’indennità. Ciò nonostante, la necessità di tutela del diritto alla salute individuale, e il principio di solidarietà sociale, impongono che il dies a quo sia determinato non solo in riferimento al momento della scoperta del danno, bensì tenendo in considerazione anche il momento in cui il portatore del diritto soggettivo ha preso conoscenza dell’azionabilità di quest’ultimo. L’individuazione di questo ulteriore dies a quo si rivela indispensabile nei confronti di tutti i soggetti che, al momento della conoscenza del danno, non erano titolari di alcun diritto esercitabile, poiché il danno non era soggetto a indennizzo. È infatti irragionevole pretendere che gli interessati presentino la domanda entro un termine stabilito dalla legge, se quest’ultima non prevede suddetto indennizzo in relazione a certe categorie di danno da vaccino.

Alla luce di queste premesse, la Corte ritiene che l’art. 3, «ove dispone che il termine di tre anni per la presentazione della domanda, pur a fronte di una prestazione indennitaria “nuova”, ovvero di una “nuova” categoria di beneficiari, […] decorra comunque dal pregresso momento di conoscenza del danno, pone una limitazione temporale che collide con la garanzia costituzionale del diritto alla prestazione, ne vanifica l’esercizio e, in definitiva, impedisce il completamento del “patto di solidarietà”» (par. 6).

Per questi motivi la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, co. 1, in relazione agli artt. 2 e 32 Cost., nella parte in cui prevede che la decorrenza del termine sia fissata al momento della conoscenza del danno, e non anche con riguardo al momento della sua divenuta indennizzabilità.

Le censure inerenti agli artt. 3 e 38 Cost. sono dichiarate assorbite.

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download. 

Giulia Alessi
Pubblicato il: Giovedì, 09 Febbraio 2023 - Ultima modifica: Venerdì, 23 Giugno 2023
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