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Corte costituzionale – sent. 185/2023: obbligo vaccinale per gli esercenti professioni sanitarie
25 maggio 2023

La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 32 Cost., dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SRS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblico) che prevede un obbligo vaccinale genericamente imposto in capo alla categoria dei lavoratori esercenti professioni sanitarie.

Numero
185
Anno
2023

La decisione prende le mosse dal ricorso proposto da P.P.B, di professione chimico e direttore di un laboratorio di analisi anti-inquinamento, avverso la sospensione dall’Albo dei Chimici e dei Fisici disposta dall’Ordine interprovinciale dei chimici e dei fisici della Liguria, a fronte del rifiuto del lavoratore di sottoporsi alla somministrazione vaccinale contro il Covid-19.

Il Tribunale di Genova solleva questione di legittimità dell’art. 4 del d.l. 44/2021, reputando incostituzionale la sanzione della sospensione dall’Albo rivolta genericamente alla categoria degli esercenti professioni sanitarie diversi dagli operatori sanitari, e in ogni caso ritenendo illegittima la sospensione dal lavoro senza una previa verifica delle modalità concrete di svolgimento della professione in questione.

Nello specifico, il giudice rimettente ritiene che l’articolo censurato sia in contrasto con gli artt. 2 e 4 Cost. esso determinerebbe, infatti, una violazione del diritto al lavoro dei soggetti su cui grava l’obbligo e il mancato rispetto del diritto al libero sviluppo della propria persona e di mantenersi con la propria attività.

La Corte, tuttavia, stabilisce che le questioni presentate in riferimento agli artt. 2 e 4 Cost. sono inammissibili, perché mancano di una adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, e di una idonea argomentazione in merito al contrasto con i parametri costituzionali richiamati.

Il giudice a quo ravvisa poi una violazione dell’art. 3 Cost., in particolare un contrasto della disposizione in oggetto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza. Infatti, se il fine della norma è quello di tutelare la salute pubblica e garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali in condizioni di sicurezza, allora non è ragionevole imporre un obbligo di vaccinazione in capo agli esercenti “professioni sanitarie” indiscriminatamente, senza considerare che alcuni lavoratori, pur rientrando in tale categoria, non intrattengono relazioni con i pazienti e non esercitano attività di cura.

Da ultimo, il rimettente asserisce la violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 32 Cost, in quanto agli esercenti professioni sanitarie, che non svolgono attività in luoghi di cura, viene imposto un trattamento sanitario obbligatorio che non integra i presupposti di legittimità più volte richiamati dalla giurisprudenza costituzionale.

Posto che l’oggetto delle censure del giudice a quo non è la legittimità dell’obbligo di somministrazione, quanto l’irragionevolezza rispetto all’imposizione indiscriminata di tale obbligo alla generica categoria degli esercenti professioni sanitarie, la Corte ricorda che il legislatore ha, in primo luogo, reso il vaccino obbligatorio per la categoria degli esercenti professioni sanitarie in ossequio ad un principio legato alla natura della professione svolta (professioni infermieristiche, di ostetricia, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione), e solo successivamente ha esteso l’imposizione a professionisti esercenti attività diverse da quelle già individuate, alla luce di un criterio integrativo, legato al luogo di svolgimento della professione (strutture residenziali, strutture socio-assistenziali, strutture sanitarie e socio-sanitarie).

Alla luce di ciò, è evidente che il legislatore ha adattato le previsioni normative in base all’andamento e alle necessità poste dalla situazione epidemiologica, al fine di tutelare i soggetti più fragili verso cui le attività di cura sono rivolte, e con l’obiettivo di garantire la continuità dell’erogazione dei servizi essenziali di interesse collettivo.

La Corte ritiene che scelta del legislatore di imporre la profilassi vaccinale a categorie di lavoratori predeterminate dalla legge non sia né irragionevole né sproporzionata, bensì rappresenti un buon bilanciamento tra i diritti individuali e l’interesse collettivo alla salute. La disciplina risulta ragionevole in quanto l’individuazione di categorie predeterminate è “mossa dall’esigenza di garantire linearità e automaticità all’individuazione dei destinatari, così da consentire un’agevole e rapida attuazione dell’obbligo e da prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa” (par. 6). Infatti, un accertamento caso per caso dei professionisti soggetti alla somministrazione obbligatoria sarebbe stato un procedimento dispendioso in termini di tempo e risorse, tenuto conto della gravità della situazione sanitaria. Non vi è infine sproporzione nella scelta del legislatore, considerando la flessibilità e la natura transitoria dell’obbligo, così come la previsione di un constante monitoraggio volto alla verifica e all’adattamento della normativa in base all’evoluzione della situazione epidemiologica.

Pertanto, la Corte dichiara infondate le questioni di legittimità sollevate in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.

Giulia Alessi
Pubblicato il: Giovedì, 25 Maggio 2023 - Ultima modifica: Mercoledì, 10 Gennaio 2024
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