Vai menu di sezione

Corte costituzionale – Ordinanza 131/2021: richiesta relazione sull’attuazione del ricovero presso le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)
9 giugno 2021

La Corte costituzionale, in considerazione delle difficoltà e delle carenze nell’attuazione del ricovero presso le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), ha chiesto ai Ministeri di giustizia e salute, al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e al Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio una relazione esplicativa a riguardo.

Numero
131
Anno
2021

Nell’ordinanza di rimessione, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222 del codice penale e dell’art. 3-ter del decreto legge n. 211/2011 in quanto queste disposizioni escluderebbero la competenza del Ministero della Giustizia nell’esecuzione della misura di sicurezza del ricovero presso REMS.

Nel caso di specie, era stata disposta dal giudice l’esecuzione della misura provvisoria di sicurezza del ricovero presso REMS di un soggetto, indagato per violenza o minaccia a pubblico ufficiale e affetto da infermità psichica e abuso sistematico di alcolici. Per queste ragioni l’indagato era stato ritenuto socialmente pericoloso e il giudice aveva disposto tale misura di sicurezza e, in attesa del collocamento presso una REMS, l’applicazione provvisoria della libertà vigilata presso una struttura psichiatrica.

Il soggetto, tuttavia, si sottraeva sistematicamente a tutte le terapie e agli obblighi imposti e, nonostante ciò, a fronte della sollecitazione da parte del pubblico ministero, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP) rilevava di non avere alcuna possibilità di porre fine ai numerosi dinieghi da parte delle REMS per mancanza di posti disponibili, perché affidate alla gestione esclusiva del Servizio Sanitario Regionale.

La Corte ha rilevato che, trattandosi in questi casi non di trattamenti sanitari obbligatori, ma di vere e proprie misure di sicurezza detentive, disposte a fronte di un duplice accertamento in termini di commissione di un reato e di pericolosità sociale, la misura deve necessariamente rientrare nella competenza del Ministero della Giustizia quale organo sovraintendente l’amministrazione penitenziaria.

Per questa ragione, la Corte ha chiesto alle autorità competenti di predisporre una relazione, che dia conto del numero delle REMS, del numero di pazienti che ospitano, della consistenza delle liste di attesa e del tempo medio di attesa, del numero di soggetti sottoposti a misure alternative, come la libertà vigilata, in attesa del collocamento presso una di queste strutture e delle eventuali forme di coordinamento esistenti tra Ministero della Giustizia e ASL.

Il testo dell’ordinanza è disponibile nel box download.

Beatrice Carminati
Pubblicato il: Mercoledì, 09 Giugno 2021 - Ultima modifica: Lunedì, 28 Giugno 2021
torna all'inizio