La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 nella parte in cui condiziona l’erogazione del contributo regionale per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti disabili alle disponibilità finanziarie di volta in volta determinate dalla legge di bilancio. Attraverso tale disposizione, infatti, l’onere di contribuzione dell’ente finisce per essere trasformato in una posta aleatoria e incerta, totalmente rimessa alle scelte finanziarie della Regione stessa, con il rischio di determinare, in tal modo, un’illegittima compressione del diritto allo studio del soggetto disabile.
Corte Costituzionale - sent. 275/2016: contributo regionale al servizio di trasporto studenti disabili
16 dicembre 2016
Il TAR Abruzzo espone di essere stato investito della domanda con cui la Provincia di Pescara ha chiesto il pagamento del contributo, pari al 50%, delle spese necessarie e documentate per lo svolgimento dei servizi di cui all’art. 5-bis della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, in particolare del servizio di trasporto degli studenti disabili, riferite alle annualità 2006-2012, ricevendo, però, una somma inferiore a quella paritaria alla percentuale pattuita.
La Regione - pur senza contestare l’ammontare degli importi spesi dall’amministrazione provinciale - infatti, ha eccepito che, in virtù dell’art. 6 comma 2-bis della legge regionale censurata, il proprio obbligo di corresponsione trova un limite nelle disponibilità finanziarie di bilancio.
Il giudice a quo, al proposito, dubita della legittimità costituzionale della citata disposizione legislativa, in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e all’art. 38 Cost., che assicurano il diritto allo studio delle persone con disabilità.
La Corte Costituzionale accoglie la questione di legittimità, riconoscendo che la natura fondamentale del diritto allo studio impone alla discrezionalità del legislatore nella determinazione del riparto spese un limite invalicabile legato al rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie, tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce un elemento essenziale per assicurare l’effettività del medesimo diritto.
Nella specie, infatti, il legislatore regionale, pur assumendosi correttamente l’onere di concorrere alla relativa spesa, ha delineato una previsione incerta nell’an e nel quantum dell’apporto, rendendo, così, il proprio contributo aleatorio e, conseguentemente, minando all’effettività del servizio.
Dunque il livello delle prestazioni dovute - mentre appare salvaguardato dalla legge regionale nel suo complesso ed in particolare nella parte che prevede una pianificazione del fabbisogno degli interventi, nonché un preciso rendiconto degli oneri sostenuti - risulta poi vanificato dalla prescrizione contraddittoria che subordina il finanziamento degli interventi alle politiche ed alle gestioni ordinarie del bilancio dell’ente.
Al riguardo occorre altresì precisare che in materia finanziaria non esiste alcun limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi, come invece opposto dalla Regione Abruzzo.
Non si può, infatti, ipotizzare l’esistenza di una zona franca sfuggente al giudizio di legittimità costituzionale, dal momento che tale garanzia deve essere mantenuta a tutela di ogni valore fondamentale (nel caso di specie interpretato dai diritti delle persone con disabilità).
Infine, non è condivisibile, secondo la Corte, nemmeno l’argomento addotto dalla Regione secondo cui le scelte adottate in sede di bilancio non avverrebbero in modo generico, bensì con apposita istruttoria ricavata dall’acquisizione dei piani preventivi di intervento predisposti dalle Province sulla base delle necessità riscontrate nell’anno scolastico in corso e di quelle dichiarate dal genitore dello studente che si iscrive per la prima volta al grado di istruzione secondaria superiore. Condizionare il finanziamento del 50% delle spese già quantificate dalle Province a generiche ed indefinite previsioni di bilancio determina, infatti, una situazione di aleatorietà ed incertezza, dipendente da scelte finanziarie che la Regione può svolgere con semplici operazioni numeriche, senza alcun onere di motivazione in ordine alla scala di valori che si intende sorreggere.
Sulla base di tali argomentazioni, quindi, la Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo l’art. 6, comma 2-bis, della legge regionale Abruzzo n. 78 del 1978, limitatamente all’inciso «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,».
Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.