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Corte di Cassazione - sez. III pen. – sent. 36221/2019: la commercializzazione di ovuli costituisce reato anche nel caso di fecondazione eterologa
6 giugno 2019

La L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l’acquisizione di gameti in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione anche se destinate alla realizzazione della tecnica di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

Numero
36221
Anno
2019

Il procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano ricorre, richiedendone l’annullamento, avverso la sentenza, emessa dal GUP del Tribunale di Milano, ai sensi degli artt. 129, 444 c.p.p., con la quale ha assolto, M.M. e B.B. dai reati loro ascritti, perché il fatto non sussiste.

In particolare, M.M. e B.B. si associavano tra loro e con altri soggetti operanti presso strutture sanitarie estere con lo scopo di commerciare gameti umani. Essi acquistavano i gameti da strutture cliniche estere o da donatrici all’uopo individuate e corrispondevano alle stesse una somma di circa euro 1.000,00; vendevano poi i gameti alle coppie che si rivolgevano alla clinica italiana per effettuare PMA di tipo eterologo.

Il procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano lamentava l’erronea applicazione della legge penale segnatamente alla prospettata violazione dell’art. 12 comma 6 L. n. 40 del 2004 nella parte in cui punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità.

Secondo gli ermellini, imprescindibile è il riferimento alla sentenza 162/2014 della Corte costituzionale all’interno della quale il Giudice delle Leggi seppur dichiarando l’incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa stabilito dall’art. 5 comma 1 L. 40/2004, ribadisce la validità della sanzione penale ex art. 12 comma 6 la quale stabilisce il divieto di commercializzazione dei gameti.

Il Consiglio, al fine di individuare il perimetro entro il quale ricondurre la condotta penalmente illecita, richiama i principi della direttiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, cha all’art. 12 prevede la gratuità e la volontarietà della donazione dei tessuti e cellule umane e precisa che i donatori possono ricevere solamente una “indennità strettamente limitata a far fronte alle spese e inconvenienti risultati dalla donazione. In tal caso gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali viene concessa l’indennità”.

La direttiva è stata attuata in Italia attraverso il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 191, all’interno della quale però lo stato non si è avvalso della possibilità di stabilire un’indennità per i donatori. Cosicché nessuna forma di indennizzo è prevista in caso di donazione di gameti che deve avvenire su base volontaria e improntata alla gratuità.

Pare dunque al Collegio che l’area di rilevanza penale dell’art. 12, comma 6  deve essere individuata nelle condotte, realizzate in qualunque forma, dirette ad immettere nel mercato (rectius commercializzare) i gameti in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione chiarendo che «rientrano nella condotta di commercializzazione anche quelle condotte di reclutamento di donatori/donatrici dietro la prospettazione/corresponsione di una remunerazione, chiaramente dirette alla immissione nel mercato di gameti, in vista di PMA di tipo eterologo» (punto 5).

Il Tribunale di Milano, ha prosciolto M.M. e B.B. per insussistenza del fatto ritenendo erroneamente che «non vi sia commercio allorché il trasferimento della cellula riproduttiva umana avviene all’interno di un trattamento di fecondazione c.d. eterologa, proprio perché tale pratica richiede necessariamente il ricorso al gamete esterno alla coppia» (punto 6). Dunque, il Giudice ha desunto la conclusione per cui l’applicazione dell’art. 12 comma 6 L. 40/2004, dovesse essere esclusa laddove punisce la commercializzazione dei gameti diretta ad una pratica di PMA di tipo eterologo.

La Sezione II della Cassazione Penale dichiara erronea l’interpretazione del Tribunale di Milano chiarendo che «al di fuori dei meri costi per l’esecuzione della prestazione medica, che restano fuori dall’ambito di rilevanza penale, costituiscono reato tutte le condotte dirette alla produzione e circolazione dei gameti, remunerate con corrispettivo in rapporto sinallagmatico con la condotta di produzione, circolazione e immissione nel mercato, condotte che costituiscono la mercificazione della procreazione assistita sanzionata dalla L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6» (punto 6), con la conseguenza per cui viene punito chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l’acquisizione di gameti in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione. 

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

Vedi anche: 

Vanessa Lando
Pubblicato il: Giovedì, 06 Giugno 2019 - Ultima modifica: Venerdì, 20 Settembre 2024
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