Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte costituzionale, dopo aver dichiarato l'inammissibilità e la non fondatezza di alcune delle questioni prospettate dalle Regioni ricorrenti (Veneto e Friuli Venezia Giulia), accoglie parzialmente uno dei motivi del ricorso, basato sulla violazione dell'art. 117, co. 6, Cost.
Oggetto del giudizio sono le disposizioni con cui l'art. 17, c. 1°, lett. d) e 6°, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella l. n. 111/2011, con cui venivano reintrodotti i ticket di 10 € per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di 25 € per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, che – a parere delle ricorrenti – violano gli artt. 117, 119, 3, 32, 97 e 118 Cost., nonché l'art. 48 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Nel giudizio di legittimità costituzionale di una disposizione della legge sulle adozioni, la Corte ha sancito l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 28, co. 7, della l. n. 184/1983, nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all’accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica.
La Corte costituzionale ha accolto, per violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., la questione sollevata con ricorso dello Stato contro la legge della Regione Marche n. 26/2001, che dispone la sospensione, su tutto il territorio della regione, della applicazione della terapia elettroconvulsivante, della pratica della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia, fino a che il Ministero della salute non definisca in modo certo e circostanziato le situazioni cliniche per le quali tali terapie, applicate secondo protocolli specifici, sono sperimentalmente dimostrate efficaci e risolutive e non sono causa di danni temporanei o permanenti alla salute del paziente.
La Corte costituzionale ha dichiarato che l'esclusione della rivalutazione annua sulla base dell'indice d'inflazione dell'indennità integrativa speciale prevista a favore dei soggetti danneggiati in modo irreversibile da trasfusioni di sangue o emoderivati infetti viola l'articolo 3 della Costituzione.
Con una sentenza resa in un giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dallo Stato contro una legge della Regione Puglia, la Corte ha deciso una questione relativa inter alia alle esenzioni dai ticket per visite ed esami per talune categorie di pazienti.
L'oggetto del giudizio sono gli artt. 11, commi 3, 4 e 5, 13, commi 1 e 2, 37, 46, 51 e 54 della legge della Regione Puglia n. 19/2010, in materia di bilancio di previsione per il 2011. Le disposizioni impugnate dalla Stato hanno diversi oggetti e finalità, fra cui l'esenzione dal pagamento del ticket per visite ed esami specialistici per alcune categorie di soggetti, per motivi di reddito.
La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 legge 21/2007 della Regione Piemonte (Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti) per violazione dell’articolo 117 comma 3 della Costituzione, ribadendo che il consenso informato ha natura di diritto fondamentale della persona. La norma oggetto di impugnazione delineava i confini del consenso per la somministrazione di specifici farmaci ai minori, specificando sia requisiti oggettivi (forma e modalità), sia soggettivi (ruolo dei genitori/tutori e dei medici).
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nel testo antecedente alla modifica normativa introdotta con decreto legislativo 30 giugno 2022 n. 105, riconoscendo il diritto del convivente more uxorio a fruire del congedo straordinario.
In data 15 febbraio 2022, la Corte costituzionale ha diffuso un comunicato che anticipa il contenuto della sentenza che dichiara l’inammissibilità del quesito referendario sull’omicidio del consenziente.
La Corte costituzionale, in considerazione delle difficoltà e delle carenze nell’attuazione del ricovero presso le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), ha chiesto ai Ministeri di giustizia e salute, al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e al Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio una relazione esplicativa a riguardo.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, promosso da un senatore nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera n. 406/XVIII del 13.10.2021 del Collegio dei questori del Senato, avente ad oggetto l’obbligo di possedere il green pass per accedere ai lavori parlamentari.