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Conferenza delle Regioni e Province Autonome – Documento sulla fecondazione eterologa
Anno 2014

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha adottato un Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della corte costituzionale nr. 162/2014.

Preso atto della sentenza 162/2014 della Corte costituzionale, le Regioni e le Province autonome hanno definito un accordo, di natura transitoria, volto a "fornire indirizzi operativi ed indicazioni cliniche omogenee al fine di rendere immediatamente esigibile un diritto costituzionalmente garantito su tutto il territorio nazionale".

Fra le indicazioni:

-        Gratuità della donazione (Non potrà esistere una retribuzione economica per i donatori/donatrici, né potrà essere richiesto alla ricevente contributo alcuno per i gameti ricevuti).

-        Indicazioni relative alla selezione dei donatori (La donazione di gameti è consentita ai soggetti di sesso maschile di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni, e ai soggetti di sesso femminile di età non inferiore ai 20 anni e non superiore ai 35 anni).

-        Esclusione della possibilità di scegliere caratteristiche fenotipiche del donatore (Non è possibile per i pazienti scegliere particolari caratteristiche fenotipiche del donatore, al fine di evitare illegittime selezioni eugenetiche. In considerazione del fatto che la fecondazione eterologa si pone per la coppia come un progetto riproduttivo di genitorialità per mezzo dell’ottenimento di una gravidanza, il centro deve ragionevolmente assicurare la compatibilità delle principali caratteristiche fenotipiche del donatore con quelle della coppia ricevente.

-        Anonimato (Ferma restando la regola di anonimato di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, e successive modificazioni, la donazione deve essere anonima (cioè non deve essere possibile per il donatore risalire alla coppia ricevente e viceversa). I dati clinici del donatore/donatrice potranno essere resi noti al personale sanitario solo in casi straordinari, dietro specifica richiesta e con procedure istituzionalizzate, per eventuali problemi medici della prole, ma in nessun caso alla coppia ricevente. L’accessibilità alla informazione sarà gestita informaticamente con il controllo di tracciabilità. I donatori/donatrici non hanno diritto di conoscere l’identità del soggetto nato per mezzo di queste tecniche e il nato non potrà conoscere l’identità del donatore/donatrice.

-        Limite alle nascite (Le cellule riproduttive di un medesimo donatore non potranno determinare più di dieci nascite).

La Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha sottolineato l’urgente necessità dell’inserimento nei LEA delle tecniche di PMA omologa e di quella eterologa. In particolare, per quanto riguarda i cicli di omologa, si propongono dei criteri di accesso a carico del SSN, che comprendono l’età della donna (fino al compimento del 43 anno) ed il numero di cicli che possono essere effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche (massimo 3), e propone l’estensione dei medesimi criteri d’accesso anche per la PMA eterologa.

Nel box download il documento integrale (fonte: Quotidiano Sanità)

Marta Tomasi
Pubblicato il: Giovedì, 04 Settembre 2014 - Ultima modifica: Martedì, 06 Agosto 2019
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