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US - Missouri - HB 126: Missouri Stands for the Unborn Act
28 maggio 2019

L’House Bill No. 126 (HB 126), introdotto durante la centesima assemblea generale dello Stato del Missouri, si inserisce nel quadro degli interventi legislativi in materia di interruzione volontaria di gravidanza nel panorama giuridico statunitense.
Il disegno di legge abroga e sostituisce le sezioni 188-027 e 188.052 del Revised Statutes of Missouri (RSMo), nella versione vigente al 2019, introducendo un sistema normativo che combina il divieto di aborto fondato sulla rilevazione del battito cardiaco fetale, requisiti procedurali particolarmente stringenti in materia di consenso informato e un articolato regime sanzionatorio rivolto principalmente al personale sanitario.

Numero
126

Il fulcro della riforma è rappresentato dalla nuova Sezione 188.026, che introduce uno dei cosiddetti fetal heartbeat bans. La disposizione stabilisce che, salvo il caso di emergenza medica, nessun aborto può essere eseguito se è stato rilevato il battito cardiaco del nascituro.
Nella medesima sezione, la norma prevede un articolato insieme di obblighi clinici e documentali per il medico che intende procedere all’intervento. In primo luogo, il professionista è tenuto a verificare la presenza di un battito cardiaco fetale mediante metodi coerenti con la pratica medica standard, registrando nella cartella clinica l’età gestazionale stimata, il metodo utilizzato, nonché la data, l’ora e l’esito del test. Qualora il battito cardiaco venga rilevato, il medico deve informare la donna per iscritto che la legislazione del Missouri non consente l’esecuzione dell’aborto, salvo nei casi di emergenza medica. Se invece il battuto non è rilevabile, la procedura può essere eseguita entro un termine di novantasei ore dall’esame diagnostico, decorso il quale il test dovrà essere ripetuto. La previsione normativa si colloca all’interno di una più ampia strategia legislativa volta ad individuare nella rilevazione dell’attività cardiaca embrionale o fetale il parametro biologico che segna il limite giuridico all’interruzione della gravidanza.

Accanto al divieto sostanziale, la riforma interviene in modo incisivo anche sulla disciplina procedurale dell’aborto attraverso la modifica della Sezione 188.027, dedicata al consenso informato.
La norma stabilisce che l’interruzione di gravidanza possa essere effettuata soltanto dopo che la donna abbia prestato un consenso volontario, informato e libero da coercizioni, preceduto da un articolato processo informativo e da un periodo di riflessione obbligatorio di settantadue ore. Durante tale intervallo temporale, il medico o un professionista qualificato deve fornire alla paziente una serie di informazioni mediche e legali particolarmente dettagliate, tra cui la descrizione del metodo abortivo proposto, i rischi immediati e a lungo termine associati alla procedura, nonché le possibili alternative all’aborto. Particolarmente significativa è l’introduzione dell’obbligo di presentare materiale informativo predisposto dal Dipartimento della Salute che descrive lo sviluppo anatomico e fisiologico del nascituro con incrementi gestazionali di due settimane e che riporta la dichiarazione secondo cui “la vita di ogni essere umano inizia al concepimento”. La disciplina prevede inoltre la possibilità per la donna di visualizzare un’ecografia attiva del feto almeno settantadue ore prima dell’intervento e introduce specifici obblighi informativi relativi alla possibilità di dolore fetale nelle gravidanze di almeno ventidue settimane.

Ulteriore elemento qualificante della riforma riguarda il regime sanzionatorio, che si concentra prevalentemente sulla responsabilità del personale sanitario. La normativa prevede che il medico ometta di effettuare il test per la rilevazione del battito cardiaco sia soggetto a sospensione o revoca della licenza professionale per un periodo di sei mesi, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Ancora più grave è la violazione consistente nell’esecuzione di un aborto dopo l’accertamento della presenza del battito cardiaco fetale, che comporta la revoca definitiva della licenza medica e l’impossibilità di ottenere una nuova abilitazione. Al contrario, la normativa esclude espressamente la responsabilità penale della donna sottoposta alla procedura abortiva, stabilendo che la gestante non possa essere perseguita per concorso nella violazione della legge. Sono inoltre previste misure volte a prevenire situazioni di coercizione: qualora il medico sospetti che la donna sia stata costretta ad abortire contro la propria volontà, deve garantirle l’accesso alle informazioni relative ai servizi di assistenza per vittime di violenza domestica o sessuale.

La riforma rinforza infine gli obblighi amministrativi e statistici previsti dalla Sezione 188.052, imponendo la compilazione di rapporti individuali per ogni aborto effettuato e per ogni complicazione post-abortiva diagnosticata o trattata.
Tali rapporti devono essere trasmessi al Dipartimento della Salute e dei Servizi per gli Anziani entro quarantacinque giorni e devono includere, tra gli altri dati, l’ora, la data, il metodo e i risultati del test di rilevazione del battito cardiaco effettuato prima dell’intervento.
Le informazioni raccolte vengono successivamente utilizzate dall’autorità sanitaria per la redazione di un rapporto statistico annuale, rafforzando il sistema di monitoraggio pubblico delle procedure abortive.

Il testo completo della proposta di legge è disponibile al seguente link e nel box download.

Sara Cavallet
Pubblicato il: Martedì, 28 Maggio 2019 - Ultima modifica: Venerdì, 27 Marzo 2026
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