Il Reproductive Health Act, adottato dallo Stato dell’Illinois, riconosce con fermezza i diritti riproduttivi come diritti fondamentali e ridefinisce il quadro giuridico dell’assistenza sanitaria riproduttiva.
US - Illinois – HB 2495: Reproductive Health Act
12 giugno 2019
Il cuore della riforma risiede nelle disposizioni iniziali della legge, nelle quali l’autodeterminazione riproduttiva è riconosciuta come componente essenziale della libertà individuale.
Il Reproductive Health Act stabilisce che ogni individuo ha il diritto fondamentale di assumere decisioni autonome in materia di salute riproduttiva, inclusa la possibilità di utilizzare o rifiutare metodi contraccettivi, nonché di decidere se portare a termine una gravidanza o ricorrere all’interruzione volontaria.
Lo Stato non può interferire ingiustificatamente con tali scelte né adottare misure discriminatorie che ne ostacolino l’esercizio (artt. 1-15).
Il Reproductive Health Act introduce anche un aggiornamento significativo rispetto ai soggetti legittimati a fornire assistenza sanitaria.
L’interruzione di gravidanza viene definita come una procedura medica che deve essere regolata secondo criteri clinici e scientifici.
La decisione relativa alla procedura più appropriata è affidata al rapporto tra paziente e professionista sanitario qualificato, sulla base delle condizioni di salute fisica e mentale della persona interessata, evitando requisiti restrittivi o ostacoli non giustificati da esigenze mediche (artt. 16-20).
Un ulteriore elemento centrale della riforma consiste nell’eliminazione di alcune disposizioni legislative considerate ormai incompatibili con il nuovo impianto normativo. In particolare, il Reproductive Health Act abroga la precedente Illinois Abortion Law of 1975. Questa legge attribuiva un’importanza legale al feto e prevedeva pene penali per i medici che praticavano aborti.
Viene inoltre eliminato il Partial-Birth Abortion Ban Act of 2003. Questa legge vietava una specifica tecnica di aborto tardivo, definita “partial-birth abortion”, e imponeva restrizioni penali ai medici che la utilizzavano.
Viene inoltre abrogato l’Abortion Performance Refusal Act, che consentiva ai professionisti sanitari di rifiutare la partecipazione a procedure abortive per motivi di coscienza.
Con l’abrogazione di tali disposizioni, la scelta della procedura più appropriata torna a essere affidata alla valutazione clinica del professionista sanitario. (artt. 21–25).
La legge stabilisce inoltre che l’interruzione di gravidanza possa essere effettuata da professionisti sanitari qualificati secondo il proprio giudizio clinico e in conformità agli standard della pratica medica.
Allo stesso tempo è previsto un sistema di segnalazione obbligatoria delle procedure al Department of Public Health, finalizzato esclusivamente alla raccolta di dati statistici e svolto nel rispetto dell’anonimato delle pazienti.
La legge interviene anche sul piano dell’accesso ai servizi sanitari.
Le polizze assicurative sanitarie disciplinate dallo Stato devono includere la copertura dell’interruzione di gravidanza qualora prevedano prestazioni relative alla maternità.
Questa previsione mira a garantire che il riconoscimento giuridico del diritto all’aborto non rimanga solo formale, ma possa tradursi in un accesso effettivo ai servizi sanitari per tutte le persone (artt. 26-30).
Il testo completo della proposta di legge è disponibile al seguente link e nel box download.