Vai menu di sezione

Regione Sardegna – Legge n. 26/2025: procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito
18 settembre 2025

Il 18 settembre 2025 la Regione Sardegna ha approvato una proposta di legge che definisce le procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019. 

Numero
26

La legge in questione, entrata in vigore il 25 settembre 2025, procede a dettagliare i tempi e le modalità organizzative al fine di garantire la necessaria assistenza sanitaria alle persone che intendono accedere al suicidio medicalmente assistito «[...] nel rispetto delle proprie competenze e dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019» (art. 1).

La legge si compone dei seguenti articoli: 

  • Art. 1 – Finalità; 
  • Art. 2 – Requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito; 
  • Art. 3 – Istituzione della Commissione multidisciplinare permanente; 
  • Art. 4 – Verifica dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito; 
  • Art. 5 – Modalità di attuazione; 
  • Art. 6 – Gratuità delle prestazioni; 
  • Art. 7 – Norma finanziaria; 
  • Art. 8 – Clausola di cedevolezza; 
  • Art. 9 – Entrata in vigore. 

Dopo aver stabilito che possono accedere alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio solo le persone che rispettano i requisiti definiti dalla Corte costituzionale, in coerenza con la L. n. 219/2017 (art. 2), la legge in questione si preoccupa di istituire una Commissione multidisciplinare permanente incaricata della verifica degli stessi (art. 3). 

Successivamente viene disciplinato il procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti fissando in trenta giorni dalla ricezione dell’istanza il termine entro il quale lo stesso deve concludersi (art. 4) 

Tale procedimento inizia quindi con l’invio, da parte della persona interessata, di un’istanza corredata dalla documentazione sanitaria. Entro cinque giorni dalla presentazione della stessa, l’azienda sanitaria convoca la Commissione che ha dieci giorni per completare l’esame. In questa fase, viene garantito un colloquio diretto con il richiedente durante il quale si accerta che abbia ricevuto un’informazione completa sulla possibilità di accedere alle cure palliative, comprese la sedazione profonda e il diritto di rifiutare trattamenti vitali. Se la persona rifiuta tutte le alternative terapeutiche e conferma la propria volontà, la Commissione verifica la presenza effettiva dei requisiti attraverso la documentazione clinica e ulteriori accertamenti. Una volta completata la valutazione, la Commissione invia il proprio parere al Comitato etico territorialmente competente che ha, a questo punto, dieci giorni per esprimersi. Dopo aver acquisito il parere del Comitato etico, la Commissione redige la relazione finale e ne comunica gli esiti al richiedente entro due giorni.

A questo punto, l’interessato potrà procedere alla richiesta di erogazione del trattamento entro sette giorni dalla comunicazione da parte dell’azienda sanitaria dell’esito positivo del procedimento di verifica.

Quanto alle modalità, l’autosomministrazione del farmaco deve avvenire entro altri sette giorni dalla richiesta e può essere effettuata in ospedale, in hospice o al domicilio, con supporto medico e farmacologico fornito dal servizio sanitario (art. 5). 

Tutto il percorso è a carico del sistema sanitario regionale, quindi completamente gratuito (art. 6).

È sempre possibile sospendere o annullare il trattamento, anche dopo l’autorizzazione. 

In caso di esito negativo, l’interessato può ripresentare la domanda solo se si verificano mutamenti delle proprie condizioni cliniche.

 

Il testo della legge è disponibile a questo link e nel box download.

 

Vedi anche: 

Rosa Signorella
Pubblicato il: Giovedì, 18 Settembre 2025 - Ultima modifica: Mercoledì, 01 Ottobre 2025
torna all'inizio