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Proposta di legge di iniziativa popolare (A.C. 2, XVIII legislatura): rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia
30 gennaio 2019

La proposta di legge sull’eutanasia, già presentata alla Camera dei deputati nella XVII legislatura il 13 settembre 2013, è stata incardinata presso le Commissioni Giustizia ed Affari Sociali della Camera il 30 gennaio 2019.

Nel preambolo della proposta si evidenzia che, secondo una rilevazione statistica, ben oltre la metà degli italiani sarebbe a favore di una legalizzazione dell’eutanasia e si denuncia come il diritto costituzionale al rifiuto di trattamenti sanitari sia continuamente violato. Queste condizioni portano da un lato al rafforzamento dell’eutanasia clandestina e dall’altro all’accanimento terapeutico.

La proposta di legge si porrebbecome “rimedio” di questa situazione, fornendo regole chiare per rispettare le decisioni personali di ogni soggetto in materia di fine vita.

In particolare l’art. 1 prevede che ogni cittadino possa rifiutare:

  1. La prosecuzione di trattamenti sanitari
  2. Nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale o di terapia nutrizionale.

Il personale medico sanitario è tenuto a rispettare la decisione del pazienze purché questo sia maggiorenne e capace di intendere e di volere (salvo il caso in cui sia incapace ma abbia precedentemente disposto circa le sue intenzioni in merito). La decisione deve essere manifesta in modo inequivocabile.

In caso di mancato ottemperamento della volontà del cittadino il personale medico e sanitario risponde, oltre che dal punto di vista penale o civile, anche del risarcimento del danno, sia morale che materiale (art.2).

L’art 3 presenta una clausola di antigiuridicità speciale applicabile al medico e al personale sanitario qualora gli stessi integrino i presupposti dei reati previsti agli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale (rispettivamente: omicidio, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio e omissione di soccorso). Non saranno perseguibili penalmente per avere causato la morte del paziente se questa derivi da una motivata e cosciente richiesta dello stesso. Inoltre Il richiedente deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere, i parenti entro il secondo grado e l’eventuale coniuge devono essere informati e messi in condizione di colloquiare con il richiedente. Infine, il trattamento eutanasico deve rispettare la dignità dell’uomo e non provocargli sofferenze fisiche; il rispetto di queste condizioni deve essere attestato per iscritto dal medico.

Il soggetto può essere anche incapace di intendere e volere quando viene sottoposto al trattamento eutanasico purché abbia precedentemente disposto circa le sue intenzioni con atto scritto e firma autenticata dell’ufficiale di anagrafe del comune di residenza e nominato un fiduciario che in quel momento possa confermare la sua richiesta (art. 4 del ddl). In questo caso, la richiesta (chiara e inequivoca) deve essere accompagnata da una autodichiarazione che attesta che il paziente si sia adeguatamente informato in ordine ai profili sanitari, etici, e umani relativi al trattamento.

Nel box download il testo del ddl.

Maria Chiara Pietravalle
Pubblicato il: Mercoledì, 30 Gennaio 2019 - Ultima modifica: Martedì, 14 Gennaio 2020
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