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Portogallo – Lei n. 72/2021 e Lei n. 90/2021: modifiche in materia di procreazione medicalmente assistita
16 dicembre 2021

La legge n. 32 del 26 luglio 2006 (Procriação medicamente assistida) è stata novellata dalle leggi n. 72 del 12 novembre 2021 e n. 90 del 16 dicembre 2021, introducendo modifiche alle discipline degli istituti della gestazione per altri e al divieto di fecondazione post mortem.

Numero
72 - 90

Nell’ambito della fecondazione post mortem, la disciplina previgente non consentiva di procedere all’inseminazione artificiale con lo sperma del marito defunto, ammettendo solo l’ipotesi di trasferimento dell’embrione, se vi fosse stato un progetto parentale chiaro in tal senso già prima della morte del partner.

La novella dell’art. 22°, introdotta con lei n. 72/2021, ha riconosciuto la possibilità di ricorrere alla PMA anche dopo il decesso del marito o del convivente di fatto, attraverso il trasferimento post mortem degli embrioni, ovvero eseguendo una inseminazione artificiale con lo sperma del defunto, precedentemente raccolto sulla base di un serio timore di futura sterilità. La disciplina prescrive inoltre la necessità che vi sia il consenso scritto del defunto, il quale deve essere comunicato al Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida.

L’art. 23° dispone, inoltre, che il bambino nato in virtù di questa procedura di PMA sia figlio del defunto, anche qualora la fecondazione sia avvenuta in violazione della disciplina sopra descritta.

In tema di gestazione per altri, la lei n. 90/2021 introduce una normativa molto più dettagliata e pone un limite circa la possibilità di accedere a questa forma di PMA, infatti la nuova disciplina è applicabile unicamente ai cittadini portoghesi e agli stranieri che abbiano la residenza permanente in Portogallo.

La novella apporta modifiche all’art. 8° della già citata legge, stabilendo che il ricorso a questa forma di PMA è consentito eccezionalmente nei casi di infertilità grave, che impediscano in modo definitivo la gravidanza della donna, e previa autorizzazione del Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Non è consentito l’uso di ovociti della gestante, la quale deve essere preferibilmente già madre, ed è altresì necessario utilizzare i gameti di almeno uno dei beneficiari. Sempre il medesimo articolo prescrive la gratuità del negozio giuridico di gestazione per altri, che non è possibile concludere nel caso in cui esista già un rapporto di dipendenza economica tra le parti, e individua le clausole che il contratto dovrà contenere in relazione a questioni come la condotta da tenere in caso di malformazione o malattia del feto, l’interruzione volontaria della gravidanza, e la modalità del parto.

Vengono anche introdotti i nuovi articoli 13°-A e 13°-B, ove sono elencati i diritti e i doveri della gestante, e subisce una modifica l’art. 14° sulla revoca del consenso della gestante, che può avvenire fino all’iscrizione anagrafica del neonato.

Il testo delle leggi 72/2021 e 90/2021, e la versione aggiornata della legge 32/2006 sono disponibili al seguente link.

Giulia Alessi
Pubblicato il: Giovedì, 16 Dicembre 2021 - Ultima modifica: Lunedì, 25 Luglio 2022
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