L'approvazione del Health (Assisted Human Reproduction) Act 2024 colma un vuoto legislativo decennale in Irlanda, introducendo un quadro normativo organico per la procreazione medicalmente assistita (PMA), la ricerca sugli embrioni e la maternità surrogata.
Irlanda – Legge 29/2022: approvazione del disegno di legge sulla fecondazione assistita
2 luglio 2024
Nella prima parte, attraverso le disposizioni preliminari e le definizioni (artt. 1–6), il legislatore fissa l’ambito di applicazione della norma, individuando le categorie centrali della materia (come gamete, embryo, donor e intending parent), facendo sì che la legge costruisca il vocabolario giuridico indispensabile per interpretare l'intero testo.
La seconda parte (artt. 7–26) istituzionalizza un modello di “libertà regolata” in cui ogni attività di AHR o ricerca ESC è subordinata al rilascio di una licenza da parte dell’Autorità (art. 9), elevando la conformità normativa a presupposto di legittimità (art. 10). Il sistema si fonda su rigidi criteri di accesso, come i limiti anagrafici e l'obbligo di documentazione informativa (artt. 12-13), garantendo la consapevolezza del destinatario. Centrale è il binomio tra consulenza specialistica e consenso informato (artt. 18-19), che trasforma l’adesione al trattamento in un percorso etico e non soltanto formale. La norma impone inoltre al fornitore la tutela del "miglior interesse del bambino" (art. 17), configurando la clinica quale garante di un interesse sociale superiore. Lo Stato esercita così un controllo continuo, agendo ex ante sulle autorizzazioni e in itinere sulla tracciabilità delle procedure (art. 26). Tale architettura assicura che l'autonomia procreativa sia sempre bilanciata dalla sicurezza clinica e dalla protezione dei soggetti coinvolti.
Nella terza parte (Artt. 27–38), il legislatore trasforma l’atto della donazione da mera prassi medica a fattispecie giuridica regolata, ponendo limiti rigorosi per prevenire abusi e tutelare la dignità dei soggetti coinvolti. La legge distingue tra la donazione di gameti per trattamenti di procreazione assistita (art. 27), la donazione di embrioni soprannumerari per fini riproduttivi (art. 30) e la donazione di embrioni destinati alla ricerca sulle cellule staminali (ESC) (art. 31). Viene introdotto un limite numerico tassativo: i gameti o gli embrioni provenienti da un unico donatore non possono essere utilizzati per la nascita di bambini in più di quattro famiglie diverse (art. 33). Inoltre, è sancito il divieto assoluto di donazioni a scopo di lucro (art. 35). Il donatore non può ricevere pagamenti, ma ha diritto esclusivamente al rimborso delle spese ragionevoli (reasonable expenses) documentate e sostenute per l'atto della donazione (art. 36). Ogni donazione è subordinata a un obbligo di screening e valutazione medica preventiva volto a garantire la sicurezza del ricevente e la salute del futuro nato (art. 37).
La quarta parte (artt. 39–42) disciplina la conservazione di gameti, embrioni e tessuti, stabilendo il perimetro della loro conservazione legittima. Sono previste disposizioni specifiche per la conservazione di gameti come, ad esempio, quella tipicamente utilizzata come misura di preservazione della fertilità in caso di gravi patologie (es. oncologiche) (art. 39). La legge, per di più, fissa un periodo massimo di conservazione (relevant storage period) di 10 anni per gameti (Art. 40), embrioni (Art. 41) e tessuti (Art. 42). Alla scadenza del termine di 10 anni (o di un periodo inferiore se concordato), il centro autorizzato ha l'obbligo di procedere allo smaltimento del materiale biologico (Art. 40, 41, 42). È possibile richiedere un'estensione del periodo di conservazione all'Autorità (AHRRA), che concederà solo se esistano ragionevoli motivi (reasonable grounds) per farlo. Ad esempio, se si tratta di un minore che ha effettuato la conservazione per preservare la fertilità a causa di trattamenti medici, la richiesta è presentata dal genitore o dal tutore (art. 40).
La quinta parte (art. 43) affronta il tema dell’utilizzo del materiale biologico dopo il decesso di uno dei partner, bilanciando il desiderio di genitorialità con la certezza del consenso. La procreazione postuma è consentita esclusivamente se il partner deceduto ha fornito in vita un consenso espresso, specifico e informato (secondo quanto previsto dall'art. 19 e integrato dall'art. 23) all'utilizzo dei propri gameti o degli embrioni creati congiuntamente. Il trattamento di procreazione postuma non può essere avviato prima che sia trascorso un anno (12 mesi) dalla data del decesso del partner. Questo limite è concepito come un "periodo di riflessione" obbligatorio per la parte superstite. La legge permette l'uso solo di gameti o embrioni che erano già stati raccolti e crioconservati prima della morte del soggetto, non è consentito il prelievo di materiale biologico da un cadavere a fini riproduttivi.
La sesta parte (artt. 45–50) definisce il perimetro di liceità dello screening embrionale, subordinandolo a rigide finalità terapeutiche. Il ricorso al PGT (Pre-implantation Genetic Testing) è circoscritto all'identificazione di anomalie cromosomiche o malattie genetiche gravi (art. 45-46). È fatto divieto assoluto di determinare il sesso dell'embrione, salvo nei rari casi in cui ciò sia l'unico modo per evitare la trasmissione di una grave patologia legata al sesso (art. 48).
La settima parte (artt. 51-78) istituzionalizza la surrogazione praticata in Irlanda, escludendo ogni forma di sfruttamento. La gestante deve avere almeno 21 anni e un pregresso parto documentato. È imposto il limite genetico: almeno uno dei genitori intenzionali deve aver conferito i propri gameti (art. 55-56).
La surrogazione commerciale è illegale (art. 57), sono ammessi esclusivamente rimborsi per spese mediche, legali e di supporto pre e post-parto. L'accordo di surrogazione deve essere validato dall'Autorità (AHRRA) prima dell'inizio della procedura medica (art. 60).
L’ottava parte (artt. 79-120) disciplina i complessi rapporti con le pratiche avvenute all'estero, ponendo al centro lo status del minore. La genitorialità legale viene trasferita tramite un ordine giudiziale, subordinato alla verifica che i diritti della gestante straniera siano stati rispettati e che non vi sia stata coercizione (artt. 91-115).
La nona parte (artt. 121-152) istituisce l'organo di vigilanza, cuore del sistema autorizzativo.
L'Autorità vigila sulla conformità delle licenze, effettua ispezioni e può sospendere l'operatività dei centri in caso di violazione dei protocolli etici o sanitari (Art. 122-125).
La decima parte (artt. 153-169) gestisce l'archiviazione dei dati per garantire la trasparenza e il diritto all'identità.
La legge garantisce al nato il diritto inalienabile di conoscere le proprie origini biologiche al compimento dei 18 anni, eliminando il precedente anonimato dei donatori.(Art. 154).
L’undicesima parte (artt. 170-201) norma l'attività scientifica, imponendo confini temporali e morali invalicabili.
È vietato mantenere un embrione in vitro oltre il quattordicesimo giorno dalla fecondazione (art. 173).
La ricerca è consentita solo su embrioni donati espressamente e se il progetto scientifico ha una rilevanza clinica approvata dall'Autorità. È vietata la creazione di embrioni per soli fini di ricerca (art. 182-183).
La dodicesima parte (artt. 202-225) stabilisce i protocolli tecnici per la manipolazione del materiale biologico, impone infatti la tracciabilità totale e parametri di qualità per evitare errori nello scambio di campioni biologici, elevando gli standard dei laboratori autorizzati (art. 204).
La tredicesima parte (artt. 226 ss.) infine garantisce la cogenza delle norme prevedendo sanzioni penali per la fornitura di trattamenti senza licenza, la surrogazione commerciale o la violazione dei limiti sui test genetici e sulla ricerca (artt. 226-230).
Il testo completo della proposta di legge è disponibile al seguente link e nel box download.