Il Gender Recognition Act del 2015 (Legge n. 25/2015) ha introdotto in Irlanda il modello self-identification per il riconoscimento dell’identità di genere. Questo significa che la rettificazione del sesso anagrafico avviene attraverso un procedimento di natura amministrativa e mediante la sola dichiarazione scritta di volontà del soggetto richiedente.
Irlanda – Gender Recognition Act, Law n. 25/2015: introduzione del modello elettivo di riconoscimento dell’identità di genere
22 luglio 2015
Il Gender Recognition Act stabilisce che le persone di età superiore a diciotto anni possono richiedere, in via amministrativa, il rilascio del c.d. Gender Recognition certificate. Questo atto, riconoscendo giuridicamente l’identità di genere del soggetto, gli permette di ottenere la rettificazione del sesso anagrafico sull’atto di nascita.
Coloro che desiderano ottenere il Gender Recognition Certificate, oltre a fornire prova della loro identità, devono rendere una dichiarazione con la quale: affermano di avere una stabile e seria intenzione di vivere conformemente al genere percepito per il resto della loro vita; confermano di comprendere le conseguenze giuridiche della richiesta di rettificazione; attestano che la richiesta è presentata in modo libero e consapevole (articolo 10).
Originariamente, il Gender Recognition Act stabiliva come condizione necessaria per la rettificazione del sesso anagrafico lo stato civile libero del richiedente. Tuttavia, a seguito del Marriage Equality Referendum del 2015 – che ha introdotto nell’ordinamento irlandese il matrimonio egualitario – il requisito è stato eliminato.
L’ufficio competente, ricevuta la richiesta, può, laddove le ritenesse necessarie, richiedere ulteriori informazioni o integrazioni documentali. La decisione sulla richiesta deve essere notificata per iscritto al richiedente non appena possibile, unitamente alle motivazioni della stessa, all’indicazione della possibilità di presentare avverso la stessa ricorso nel termine di novanta giorni dalla notifica e alla precisazione che, decorso inutilmente il termine per il ricorso – o all’esito della stesso – la suddetta decisione diverrà definitiva (articolo 8).
Il Gender Recognition Act consente anche ai soggetti età compresa tra i sedici e i diciassette anni di ottenere il riconoscimento giuridico della loro identità di genere, sebbene mediante un procedimento più complesso che coinvolge l’autorità giudiziaria. Infatti, l’articolo 12 del GRA 2015 stabilisce che l’autorità amministrativa può prendere in considerazione la richiesta di rettifica del sesso anagrafico di un minore soltanto a seguito dell’emissione di un’apposita ordinanza da parte del Tribunale competente. Ai fini dell’ottenimento di suddetta ordinanza, il richiedente deve soddisfare una serie di requisiti:
- presentare un certificato con il quale il medico curante attesti di seguire in via principale il minore e dichiari che, secondo il suo giudizio professionale, lo stesso abbia: raggiunto un grado di maturità sufficiente per richiedere la rettificazione del sesso anagrafico; sia consapevole e pienamente capace di comprendere le conseguenze giuridiche di tale decisione; abbia deciso liberamente e indipendentemente, senza alcun condizionamento o influenza esterna, di ottenere il riconoscimento dell’identità di genere; abbia effettuato/stia effettuando un percorso di affermazione di genere;
- un certificato di un endocrinologo o di uno psichiatra che confermi l’opinione del medico curante.
Il testo completo della legge è disponibile al seguente link e nel box download.