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D. L. 69/2013 (cd. Decreto Fare): novità in materia sanitaria introdotte in sede di conversione del decreto legge
20 agosto 2013

Il d.l. n. 69/2013 (cd. Decreto Fare) è stato convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013. Sono previste alcune novità in materia sanitaria.

Numero
69

1. Soppressione certificazioni sanitarie – art. 42-bis

1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.

2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma.

2. Responsabilità medica: proroga termine per assicurazione obbligatoria – art. 44, co. 4-quater

Il termine iniziale per l'obbligatorietà dell'assicurazione professionale per i medici e tutti i professionisti della salute è stato posticipato a due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Nelle more dell'emanazione della disciplina organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l'occupazione, nonché di consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente:

5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5”».

Lucia Busatta
Pubblicato il: Martedì, 20 Agosto 2013 - Ultima modifica: Venerdì, 19 Luglio 2019
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