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US - Supreme Court: caso Myriad
13 giugno 2013

La US Supreme Court si è espressa  in riferimento al caso Myriad sancendo la non brevettabilità di sequenze di DNA esistenti in natura. Soluzione di segno opposto è stata invece adottata per il DNA complementare prodotto sinteticamente.

Numero
569 U.S. 576
Anno
2013

La Corte Suprema degli Stati Uniti si trova a dover rispondere a un duplice quesito relativo alla brevettabilità dei segmenti naturali di DNA che costituiscono i geni BRCA1 e BRCA2 e a quella del DNA complementare sintetico (che, essendo creato a partire dall'mRNA, contiene tutte le informazioni codificanti una certa proteina contenute in un segmento di DNA naturale, ma omette parti non codificanti naturalmente contenute nel DNA – gli introni).

Il riconoscimento della brevettabilità comporterebbe:

  1. il diritto esclusivo di isolare i geni BRCA1 e BRCA2 (e ogni segmento di 15 o più nucleotidi in essi contenuto)
  2. il diritto esclusivo di creare sinteticamente i due geni.

La Corte Suprema riprende la teoria in base alla quale «laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas are not patentable», ma ricorda anche il limite della stessa: «all inventions at some level embody, use, reflect, rest upon, or apply laws of nature, natural phenomena, or abstract ideas», richiamando così l'attenzione sulla necessità di individuare un bilanciamento appropriato.

In riferimento alle sequenze di DNA presenti in natura, la Corte evidenzia l'importanza della scoperta di Myriad che ha individuato la collocazione e la sequenza esatta dei geni BRCA1 e BRCA2, ma esclude che la separazione del gene dal circostante materiale genetico possa costituire un «act of invention».

Quanto invece al DNA codificante la evidenzia che la sequenza creata, a partire dall'mRNA, essendo composta da soli exoni, non corrisponde ad una molecola esistente in natura. Pur riconoscendo che la sequenza del cDNA sia in qualche modo «dictated by nature», i giudici affermano che «the lab techncian unquestionably creates something new when cDNA is made».

La Corte conclude dunque per la non brevettabilità dei geni BRCA1 e BRCA2 e per la brevettabilità del DNA codificante.

In chiusura i giudici si premurano di sottolineare che restano escluse dal giudizio questioni relative alla brevettabilità di metodi, di applicazioni di conoscenze relative ai due geni in questione e di sequenze di DNA modificate e alterate.

A questo link il riassunto di tutte le fasi di giudizio.

Nel box download il testo della sentenza.

Marta Tomasi
Pubblicato il: Giovedì, 13 Giugno 2013 - Ultima modifica: Mercoledì, 28 Agosto 2019
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