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US - District Court for the District of Columbia - Jihad Dhiab v. Barack Obama, et al. : legittimità dell'alimentazione forzata dei detenuti in sciopero della fame
8 luglio 2013

Un giudice del US District Court for the District of Columbia ha rigettato una richiesta presentata da un prigioniero a Guantanamo Bay in sciopero della fame per ottenere la cessazione dell'alimentazione forzata.

Numero
05-1457 (GK)
Anno
2013

Il giudice ha negato la competenza delle corti federali, che potrebbe invece esistere in capo al Presidente degli Stati Uniti che «as Commander-in-Chief, has the authority—and power—to directly address the issue». Secondo la Corte, inoltre, parrebbe esistere un consenso circa l'incompatibilità dell'alimentazione forzata con l'art. 7 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici che vieta la tortura e trattamento crudeli, inumani e degradatati.

Una settimana dopo la stessa Corte si è trovata a doversi esprimere sul ricorso  presentato per la medesima finalità da altri detenuti che lamentavano che l'alimentazione forzata contrastasse con la libertà religiosa e, in particolare, con il digiuno imposto nel periodo del Ramadan.

Le regole del carcere prevedono che nel caso in cui un detenuto si rifiuti di alimentarsi sino al punto in cui lo staff medico ritenga che la sua vita o la sua salute possano essere poste a serio rischio, lo staff medico otterrà un'autorizzazione ad alimentare il prigioniero mediante un sondino nasogastrico.

Prima di attivare tale tipo di alimentazione al carcerato deve essere offerto cibo o alimentazione liquida e gil sarà comunicato che l'alimentazione forzata ha il solo scopo di preservare la sua vita e la sua salute.

Secondo i prigionieri ricorrenti «maintaining their health and lives this way is inhumane» e si traduce in una pratica lesiva dell'etica medica, oltre che non essere utile a perseguire alcun «legitimate penological interest».

Nel secondo caso, la Corte ha confermato di non avere competenza poiché il Congresso ha «explicitly removed all aspects of “treatment” and “conditions of confinement” at Guantanamo Bay from the jurisdiction of federal courts» (28 U.S.C. § 2241(e)(2)). Questa volta il giudice ha però affermato che «there is nothing so shocking or inhumane in the treatment of Petitioners—which they can avoid at will—to raise a constitutional concern that might otherwise necessitate review».

Alcuni passaggi interessanti della pronuncia:

«Even if the Court had jurisdiction to consider Petitioners’ motion for preliminary injunction, the motion would be denied due to failure to show likelihood of success on the merits and because the public interest and balance of harms weighs in favor of the Government. Although framed as a motion to stop feeding via nasogastric tube, Petitioners’ real complaint is that the United States is not allowing them to commit suicide by starvation».

«As his custodian, the United States cannot “allow” any person held in custody to starve himself to death. Whatever the medical ethics for a person at liberty, the United States as custodian has additional obligations. Numerous courts have recognized the Government’s affirmative duty to prevent suicide and to provide life-saving nutritional and medical care to persons in custody. The right to due process under the Fifth and Fourteenth Amendments does not include a right to commit suicide and a right to assistance in doing so».

Il giudice nota infine che lo staff di Guantanamo «plans, as it has in the past, to adjust meal times (including enteral feeding) so that Petitioners can observe the Ramadan fast».

Marta Tomasi
Pubblicato il: Lunedì, 08 Luglio 2013 - Ultima modifica: Mercoledì, 05 Giugno 2019
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