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UK - Supreme Court - A e B v. Secretary of State for Health: restrizioni all’aborto e devolution
14 giugno 2017

Numero
[2017] UKSC 41
Anno
2017

In Irlanda del Nord l’accesso all’aborto è più restrittivo rispetto a quanto previsto dall’Abortion Act del 1967 (che trova applicazione in Inghilterra e Galles). Di conseguenza, per accedere alle IVG le donne nordirlandesi spesso si recano presso cliniche private in Inghilterra, dal momento che le norme in vigore non consentono loro di ottenere il servizio nelle strutture pubbliche del NHS.

Nel caso deciso dalla Corte Suprema UK, la ricorrente – all’epoca dei fatti minorenne – aveva interrotto la propria gravidanza presso una clinica privata a Manchester. L’intervento le era costato 900 sterline. La donna ritiene che il rifiuto delle autorità sanitarie inglesi di consentirle l’accesso alla prestazione sanitaria gratuitamente, nell’ambito del servizio sanitario pubblico, costituisca una violazione dei diritti donna tutelati dalla Cedu e come interpretati dalla Corte di Strasburgo nel caso A, B, C v. Ireland. La ricorrente ritiene, inoltre, che sia ravvisabile una violazione dell’impegno in capo al Ministero della Salute e alle autorità sanitarie nella garanzia dei servizi sanitari (art. 1 del National Health Service Act 2006: “to continue the promotion in England of a comprehensive health  service  designed  to  secure  the improvement –(a)  in  the  physical  and  mental  health  of  the  people of  England,  and  (b)  in  the prevention, diagnosis and treatment of illness”).

La Corte Suprema, pur condividendo la drammaticità della vicenda della ricorrente e di altre donne nella sua stessa situazione, rigetta le questioni relative alla violazione degli obblighi legislativi da parte dell’amministrazione sanitaria, sottolineando come tali limitazioni trovino la propria fonte nel riparto di competenze delineato dalla devolution: «Parliament’s scheme is that separate authorities in each of the four countries united within the kingdom should provide free health services to those usually resident there. The respondent was entitled to make a decision in line with this scheme for local decision-making and in accordance with the target reflective of it which was imposed on him by statute. But the respondent has taken his argument a stage further» (par. 20).

Con riguardo alla lamentata violazione dei diritti proclamati dalla Cedu, la Corte Suprema sottolinea che, nonostante la giurisprudenza della Corte di Strasburgo tenda a dare sempre maggior peso anche ad altri documenti internazionali in cui si raccomanda l’adozione di approcci più liberali alla regolamentazione delle interruzioni di gravidanza, le norme adottate nel Nord dell’Irlanda non possono essere considerate illegittime. L’accesso all’aborto può essere regolato diversamente nelle quattro aree del Regno Unito.

Di conseguenza, il NHS inglese non è tenuto a garantire l’accesso gratuito all’interruzione di gravidanza alle donne residenti in Irlanda del Nord che si sottopongono al trattamento in Inghilterra. La differenza nell’accessibilità ai servizi tra le donne residenti in Inghilterra e quelle residenti in Irlanda del Nord non può essere considerata una violazione del principio di non discriminazione: «The respondent cannot deny that he treated women usually resident in England differently from women who, although UK citizens, were usually resident in Northern Ireland. But the difference of treatment does not amount to discrimination, and thus is not in breach of article 14, if it was justified» (par. 31). E ancora: «for the aim of the respondent’s decision in relation to women who were UK citizens but usually resident in Northern Ireland, to which the decision was rationally connected, was to stay loyal to a legitimate scheme for health services to be devolved in the interests of securing local provision to residents in each of our four countries». (par. 32). Secondo la Corte, limitare la possibilità di accedere gratuitamente all’aborto in Inghilterra per le donne residenti in Irlanda del Nord corrisponde al rispetto della decisione democraticamente adottata dall’Assemblea nord-irlandese di disciplinare in modo restrittivo l’interruzione di gravidanza.

Nelle opinioni dissenzienti si sottolinea, invece, che – fermo restando il rispetto da parte dell’Inghilterra della discrezionalità dell’Assemblea Nord Irlandese – il NHS potrebbe comunque prevedere la possibilità di accesso gratuito ad alcuni servizi sanitari per cittadini britannici non residenti in Inghilterra ma in altre aree del Regno Unito. L’assemblea del Nord Irlanda, infatti, non ha espresso alcun orientamento circa la possibilità per le donne ivi residenti di accedere al servizio in Inghilterra (par. 74): «allowing these abortions to take place on the NHS would involve a further alteration to the democratic decision of the Assembly» (par. 75).

Il testo della decisione è disponibile nel box download.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Mercoledì, 14 Giugno 2017 - Ultima modifica: Lunedì, 24 Giugno 2019
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