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UK - High Court (Family Division) – In re: Z (A Child) (No 2): il mancato riconoscimento del legame di parentela tra genitore single e figlio avuto tramite maternità surrogata viola la CEDU
20 maggio 2016

La Family Division della High Court inglese afferma il contrasto tra le ss. 54 (1) e (2) dell’Human Fertilisation and Embryology Act 2008 con l’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) in combinato disposto con l’art. 14 CEDU (divieto di discriminazioni), poiché discriminatorie, in quanto impediscono al padre intenzionale, single, di veder riconosciuto il legame giuridico con il figlio avuto tramite gestazione per altri.

Numero
[2016] EWHC 1191 (Fam)
Anno
2016

Z è figlio biologico del ricorrente ed è nato tramite gestazione per altri. Il padre si è visto rifiutare dalle corti inglesi il riconoscimento del rapporto di filiazione con Z. L’art. 54 HFEA, infatti, prevede che la domanda di parental order, volta al riconoscimento del rapporto giuridico tra genitori intenzionali e minore nato tramite GPA, possa essere presentata solo da due persone. In quanto genitore single, il ricorrente non soddisfa – per questo solo motivo – i requisiti individuati dal legislatore inglese, risultando così impossibile affermarne la paternità ipso iure.  

Già nel 2015 l’uomo aveva adito la High Court. Facendo leva sulla Section 3(1) dello Human Rights Act 1998, aveva infatti chiesto che la sec. 54 HEFA fosse interpretata conformemente alla CEDU (read down), così da permettere che un parental order potesse essere pronunciato su istanza di una singola persona. La Corte rigettò la domanda con la sentenza In re Z (A Child) [2015] EWFC 73. Nella stessa pronuncia, il minore era stato dichiarato sotto tutela del Tribunale dei minori (ward of court) e affidato al padre, così da garantire, almeno nei fatti, il rapporto tra i due.

La questione sottoposta alla Corte nel 2016, invece, riguardava il lamentato contrasto tra la disciplina ex Section 54 e l’art. 8 CEDU, sia da solo che in combinato disposto con l’art. 14 CEDU.

La Secretary of the State for Health (controparte nel procedimento), dopo aver escluso la sussistenza di una violazione del solo articolo 8 CEDU, vista l’impossibilità di rinvenire nella Convenzione un diritto alla GPA, ha però riconosciuto la legislazione inglese come discriminatoria.

«Sections 54(1) and (2) of the Human Fertilisation and Embryology Act 2008 are incompatible with the rights of the Applicant and the Second Respondent under Article 14 ECHR taken in conjunction with Article 8 insofar as they prevent the Applicant from obtaining a parental order on the sole ground of his status as a single person as opposed to being part of a couple» (p. 17).

Il Presidente della Family Division, ritenendo fondata la richiesta, ha dichiarato la violazione dell’art. 14 CEDU in combinato disposto con l’art. 8 CEDU, dichiarando assorbita l’altra domanda. La Corte rifiuta però di riempire il vuoto normativo reso palese dalla declaration of incompatibility, affermando la competenza del potere legislativo.

Per evitare che sulla domanda volta a veder riconosciuto il legame giuridico tra padre e figlio si formasse un giudicato contrario all’interesse preminente del minore, quattro giorni prima di pronunciarsi sul caso in questione, il Presidente della Family division ha emesso un’ordinanza di sospensione del procedimento avente ad oggetto il parental order, con possibilità per le parti di ripresentare la domanda in futuro (adjourned generally with liberty).

Entrambe le decisioni sono disponibili nel box download.

Marco Poli
Pubblicato il: Venerdì, 20 Maggio 2016 - Ultima modifica: Venerdì, 14 Giugno 2019
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