Il vicepresidente della Corte di Londra si esprime favorevolmente in merito alla necessaria vaccinazione per Covid 19 di un soggetto affetto da sindrome di Korsakoff, per tutelarne la dignità e la vita.
UK – Court of Protection (Royal Courts of Justice) - SD v. Royal Borough of Kensington and Chelsea: vaccinazione Covid 19 e incapacità mentale
10 febbraio 2021
La richiedente SD, figlia di V, ritiene di essere legittimata a decidere se sottoporre o meno la madre, ricoverata presso una casa di cura (care home) a causa di una patologia derivante dal consumo di alcol, alla vaccinazione per debellare la pandemia da Covid-19. Il giudice di merito raccoglie e annovera nel corso della sentenza gli elementi di prova dedotti in giudizio dalle parti, ne valuta la rilevanza effettiva e fa esplicito riferimento ai soggetti coinvolti, in stretto rapporto con la donna in cura. Dai primi rilievi, emerge l’incapacità della stessa, infatti, a disporre del proprio diritto all’autodeterminazione, in quanto impossibilitata, in forza delle sue condizioni mentali (mental capacity), a comprendere le conseguenze della somministrazione del vaccino di specie. (v. 20.). Compito del giudice è quindi quello di valutare quale potrebbe essere verosimilmente la volontà inespressa del soggetto, nel rispetto del Mental Capacity Act (MCA 2005) e, nello specifico, della section 4(6)(b). La legge in questione, infatti, fornisce estremi legali per compiere decisioni in nome e per conto di adulti che non siano nelle condizioni mentali per poter prendere autonomamente scelte attinenti alla propria persona. Per fare ciò, l’autorità giudiziaria competente ascolta il parere della figlia e di un impiegato presso la casa di cura dove la donna da anni si trova ricoverata. Rilevano, ai fini della sentenza, il precedente affidamento da parte di V ai pareri e alle raccomandazioni autorevoli dei medici che l’hanno avuta in cura, le sue precarie condizioni di salute, il suo carattere espansivo che non trarrebbe vantaggio da un eventuale provvisorio isolamento, il generale accoglimento positivo in ambito medico del prodotto farmaceutico in commercio e il rischio elevato di contrazione del virus, persistendo a vivere presso una casa di cura. Il giudice, quindi, è tenuto a considerare ogni circostanza rilevante secondo quanto disposto dalla section 4(2) MCA 2005.
La richiedente, convinta del fatto che la madre non necessiti di vaccinazione e decisa a non sottoporla a tale trattamento sanitario, mostra in giudizio materiale, a suo parere, utile a provare i limiti e gli effetti indesiderati di tale tipo di misura. Dopo attenta ponderazione, il vicepresidente della Corte (Court of Protection), investito della questione e tenuto a pronunciarsi in merito, non ravvisa gli estremi per poter negare che sottoporsi alla misura preventiva del contagio sia nel migliore interesse di V, anche a fronte di tali segnalazioni. (v. 18.). La funzione della Court of Protection, come riaffermato dallo stesso giudice, non è valutare teorie cospirazioniste o controversie in ambito medico, quanto piuttosto valutare la condizione della madre della richiedente basandosi su linee guida relative alla salute pubblica e tenendo in debita considerazione la plausibile volontà di V. (v. 31.).
In conclusione, il rischio ravvisabile, a parere del giudice, per la vita e per la salute di V in mancanza di vaccinazione sarebbe eccessivamente alto rispetto al beneficio ottenuto sottoponendosi alla pratica medica. (v. 33.). Il giudice giunge a questa sentenza pur avendo ascoltato e valutato le opinioni dei membri della famiglia e del personale più vicini all’interessata, in quanto ritiene non debbano confondersi le voci di tali soggetti, pur certamente utili ai fini delle valutazioni processuali, con la volontà, inespressa, ma, ai sensi della legge nazionale, deducibile, della stessa interessata.
Il testo della legge è disponibile al seguente link e nel box download.