La controversia concerne la decisione del giudice in merito ad un illegittimo rifiuto di sottoporre un parente anziano alla somministrazione del vaccino da Covid 19, in quanto ritenuto lesivo del suo diritto alla vita e della sua dignità.
UK- Court of Protection (Royal Courts of Justice) – E v. London Borough of Hammersmith and Fulham and W: covid 19 e incapacità mentale
20 gennaio 2021
Il caso riguarda Mrs E, donna di 80 anni con diagnosi ventennale di demenza e schizofrenia, attualmente in cura presso una casa (care home) di riposo a Londra. Il figlio, W, ha rifiutato di prestare consenso alla vaccinazione della madre nonostante l’intermediazione del suo legale rappresentante. W ritiene che Mrs E subisca un trattamento abusivo da parte della casa di cura che la ospita e lei stessa afferma di voler fare ritorno nella sua abitazione. Il giudice ritiene che la madre del ricorrente sia incapace di valutare correttamente i vantaggi o gli svantaggi del sottoporsi a vaccinazione a causa della sua demenza. Inoltre, il fatto che Mrs E viva presso una casa di riposo aumenta esponenzialmente la possibilità di contrarre il virus e la pericolosità dello stesso.
La sezione (section) 4(6) del Medical Care Act (ACT) del 2005 devolve al giudice la competenza di ponderare e analizzare i passati desideri e le tendenze comportamentali del soggetto coinvolto, al fine di ipotizzare con cognizione di causa la sua probabile volontà (v. 16). A questo proposito il giudice ravvisa e evidenzia come nel 2009 Mrs E si fosse sottoposta a vaccinazione in linea con i consigli pubblici ricevuti al tempo.
Il figlio, della cui buona fede il giudice non dubita, si oppone fermamente alla somministrazione del vaccino, lamentando anche l’incompetenza del personale che ha in cura la madre (general practitioner), ma il suo approccio a un tema tanto delicato come quello in esame viene considerato altamente litigioso e combattivo da parte del giudice. L’autorità giudiziaria, dunque, valutate le vulnerabilità e le condizioni di vita di Mrs E, ritiene che la signora debba essere sottoposta a vaccinazione il prima possibile. Al fine di non accumulare ulteriore ritardo, il giudice si serve di un giudizio ex tempore (ex tempore judgment), ossia una decisione verbale pronunciata alla conclusione dell’udienza (v. 19.).
Il giudice conclude affermando che le precedenti lamentele avanzate da W nei confronti del GP della madre rappresentino a pieno il suo sentimento di frustrazione, ma non possono considerarsi critiche costruttive (justifiable criticism) e fondate rispetto all’operato del medico.
Il testo della legge è disponibile al seguente link e nel box download.