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UK - Court of Protection - B. v. D. and Ministery of Defence: trattamenti sperimentali con cellule staminali e “best interest” del paziente
5 settembre 2017

La Court of Protection concede, a certe condizioni, il trasferimento di un paziente in Serbia, affinché sia sottoposto ad un trattamento sperimentale con cellule staminali, riconoscendo che ciò sia nel suo “best interest”.

Numero
[2017] EWCOP 15
Anno
2017

Il paziente D è un cittadino britannico che aveva subito gravi danni cerebrali durante una missione militare. Dopo essersi sottoposto ad un intensivo programma di riabilitazione, era riemerso da un lieve stato comatoso ed aveva cominciato a mostrare segni di miglioramento. Tuttavia, le sue condizioni fisiche e mentali rimanevano gravemente compromesse.

 Mrs B, madre di D, si rivolgeva alla Court of Protection affinché questa dichiarasse che il trattamento sperimentale di non comprovata efficacia, a base di cellule staminali, da svolgersi presso una clinica di Belgrado e potenzialmente utile per proseguire il processo di cura e riabilitazione di D soddisfasse il best interest del paziente.

La Corte, per decidere se concedere il trasferimento ed il trattamento, deve risolvere due questioni fondamentali, una di fatto ed una di diritto. Quanto alla prima, il giudice deve determinare quali siano i vantaggi ed i rischi che il trattamento sperimentale comporta. Quanto alla questione di diritto, occorre decidere se, considerate le altre opzioni del paziente, il sottoporsi al trattamento sperimentale costituisca la scelta che riflette il suo “best interest”.

Il giudice raccoglie testimonianze da parte di due esperti di terapie con cellule staminali. Il Dr. Bulboh, responsabile della terapia sperimentale nella clinica di Belgrado, descrive la terapia ed i suoi possibili benefici. Di contro, la testimonianza del Prof. Martino, un biologo della Università San Raffele di Milano, contesta l’efficacia e la sicurezza del trattamento, in particolare per la mancanza di adeguata ricerca clinica.

Dopo aver accuratamente soppesato vantaggi e svantaggi delle due alternative, la Corte conclude che sia nel best interest del paziente sottoporsi alla terapia

Avendo redatto una tabella nella quale si descrivono i principali rischi e benefici del sottoporsi o meno alla terapia, il giudice decide che sottoporsi alla terapia sia nel “best interest” del paziente. La corte, in particolare, rileva che “as with any new treatment, there may also be unknown risks, particularly in the early stages”.

Tuttavia, anche non sottoporsi alla terapia potrebbe inficiare gravemente la salute del paziente, specialmente se queste viene intesa in senso non strettamente biologico. Perciò il giudice giustifica la sua decisione affermando, sulla scorta della sezione 4 Mental Capacity Act 2005 e del caso Aintree, che

“decision makers must look at the patient’s welfare in the widest sense, not just medical but social and psychological. If D is denied the opportunity to have stem cell treatment on the grounds that this is the safer option, there is in my judgment a strong argument that his safety may be bought at too high a price in terms of his happiness and emotional welfare.”

Consapevole dei potenziali rischi, la Corte pone alcune condizioni per autorizzare la terapia. Si richiede che alla clinica di Belgrado sia fornito un dettagliato report sulla condizione del paziente, alla cui luce si debba decidere se il trattamento sia ancora raccomandato. Inoltre, si dispone che sia redatto un articolato programma che tuteli il paziente durante il periodo di cura, dal momento del trasferimento, sino alla riabilitazione successiva al trattamento. Si richiede infine che la clinica rimanga in contatto con le autorità britanniche e che, se queste dovessero determinarlo, si consenta l’interruzione della terapia ed il ritorno in patria.

Il testo completo della decisione (In the matter of D (medical treatment) [2017] EWCOP 15) è disponibile nel box download.

Andrea Martani
Pubblicato il: Martedì, 05 Settembre 2017 - Ultima modifica: Martedì, 25 Giugno 2019
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