Il Tribunale di Vicenza ha riconosciuto il diritto all’iscrizione obbligatoria al Sistema Sanitario Nazionale del familiare straniero ricongiunto, ancorché, nel momento in cui necessitava di usufruire dei servizi sanitari, non fosse ancora in possesso di un permesso di soggiorno per motivi famigliari ma solo di un visto C per turismo.
Tribunale di Vicenza – sentenza n. 505/2025 – Il familiare ricongiunto ha diritto all’iscrizione obbligatoria al Sistema Sanitario Nazionale
7 ottobre 2025
La vicenda coinvolge un cittadino italiano di origine ghanese al quale era stato richiesto il pagamento delle spese per le cure mediche e le prestazioni sanitarie usufruite dalla madre nel corso di due ricoveri ospedalieri.
L’Azienda sanitaria territorialmente competente riteneva che i costi del servizio sanitario fossero interamente a carico del figlio in quanto la signora, titolare di un visto C per turismo, non era in possesso di un titolo che legittimasse l’iscrizione obbligatoria – dunque, gratuita – al SSN.
Il figlio ha presentato ricorso contro tale richiesta, sostenendo che «essendo la sig.ra ascendente diretta a carico di un cittadino italiano, ella avrebbe dovuto beneficiare fin dal suo ingresso nel territorio nazionale dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale» e censurandone la discriminatorietà.
Il giudice anzitutto delinea il quadro legislativo applicabile al caso di specie osservando che l’art. 30, comma 1, lett. c), TUI prevede che “al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano (…)” sia rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari e che ai sensi dell’art. 34, comma 1, TUI gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi familgliari hanno l’obbligo di iscrizione al SSN. Inoltre, considera che ai sensi della Circolare n. 5 del 2000 del Ministero della Sanità il diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN del cittadino straniero «insorge con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge» e “ha (…) valore ricognitivo e non costitutivo del diritto all’assistenza sanitaria».
Con riferimento al caso di specie constata che la signora è stata ricoverata dopo nove giorni il suo arrivo nel territorio italiano e che a causa del ricovero non ha potuto ritirare il permesso di soggiorno per motivi familiari - già richiesto - e per il rilascio del quale aveva appuntamento presso la Questura. Il permesso di soggiorno è stato invece rilasciato tre mesi dopo, quando le condizioni di salute erano tali da permetterle di recarsi a ritirare il suddetto titolo di soggiorno, previa autorizzazione all’uscita del personale sanitario.
Pertanto, il permesso di soggiorno che ai sensi dell’art. 34, comma 1, TUI legittimava l’iscrizione obbligatoria al SSN è stato rilasciato dopo il ricovero della stessa e dopo la fruizione delle prestazioni sanitarie solo a causa di forze maggiori.
La convenuta contestava altresì la sussistenza di alcuni requisiti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ossia la vivenza a carico del familiare e la residenza presso lo stesso, e dunque utili anche per il riconoscimento del diritto all’assistenza sanitaria gratuita.
In merito al primo profilo il giudice rileva che il ricorrente ha sottoscritto una garanzia di pagamento in favore della madre dopo il primo ricovero, circostanza dalla quale non può che desumere che la stessa fosse economicamente a carico del figlio. Con riguardo alla questione della residenza, considerato che la signora è stata ricoverata pochi giorni dopo il suo ingresso in Italia e in assenza di evidenze documentali contrarie, il giudice non può che escludere che «nei nove giorni antecedenti il ricovero ella abbia soggiornato comunque in un luogo diverso dalla casa del ricorrente».
Alla luce delle circostanze del caso di specie e delle conseguenti considerazioni, il giudice ritiene che la richiesta dell’Azienda sanitaria relativa al pagamento delle spese sanitarie sia infondata, ancorché non discriminatoria.
Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.