Il Tribunale di Varese ha riconosciuto il diritto dei titolari di permesso di lungo periodo, già titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva, all’iscrizione obbligatoria al Sistema Sanitario Nazionale (SSN), dunque, senza il pagamento di alcun contributo.
Tribunale di Varese – sentenza 42/2026 – i lungosoggiornanti già titolari di permesso per residenza elettiva hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al Sistema Sanitario Nazionale
5 febbraio 2026
Due persone, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ottenuto dopo aver usufruito di permesso di soggiorno per residenza elettiva, hanno chiesto all’Azienda sanitaria territorialmente competente di poter usufruire dell’iscrizione obbligatoria al SSN in virtù dell’art. 34, comma 1, TUI, quindi senza alcun onere economico.
L’Azienda Sanitaria ha rigettato l’istanza negando il diritto dei titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva in quanto «si presume che i soggetti possano provvedere privatamente alle proprie esigenze sanitarie» (punto 1).
Pertanto, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di diniego, sostenendo che la decisione integrasse una discriminazione in ragione della cittadinanza/nazionalità.
L’Azienda sanitaria territorialmente competente si è difesa in giudizio sostenendo che i ricorrenti non potessero godere dell’iscrizione obbligatoria al SSN in quanto, anzitutto, il permesso di soggiorno per residenza elettiva, di cui erano titolari prima della conversione in permesso di soggiorno di lungo periodo, non consentiva l’iscrizione obbligatoria al SSN e, in secondo luogo, poiché avrebbero dovuto svolgere attività lavorativa in Italia o essere iscritti nelle liste di collocamento (punto 7).
Il giudice ha osservato che il comma 1 dell’art. 34, TUI non menziona espressamente il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo tra i titoli che garantiscono l’iscrizione obbligatoria al SSN in quanto emanato precedentemente all’introduzione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Tuttavia, la norma non esclude automaticamente «la riconducibilità del permesso di soggiorno in questione, a livello interpretativo, alle ipotesi di iscrizione obbligatoria al SSN» (punto 9).
In secondo luogo, il giudice ha rilevato che l’Accordo Stato-Regioni del 2012 che contiene “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome” al punto 1.1.1 annovera il soggiorno di lungo periodo, accompagnato da relativo titolo, tra i motivi che giustificano l’iscrizione obbligatoria al Sistema Sanitario Regionale (SSR).
Inoltre, la lettera c) del comma 12 dell’art. 9, TUI prevede che i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, a prescindere dal titolo di soggiorno posseduto nel quinquennio precedente, “usufrui[sca] delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale (…)” (punto 5.2).
Alla luce del quadro normativo tratteggiato il giudice ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti all’iscrizione obbligatoria al SSN, rileva la discriminatorietà della condotta dell’Azienda sanitaria e condanna quest’ultima all’iscrizione gratuita dei ricorrenti al SSN.
Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.