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Tribunale di Trieste – sentenza n. 1094/2025 – invalido il provvedimento disciplinare comminato ad un medico per aver visitato alcuni detenuti di un C.P.R. senza aver prima contattato il medico interno
7 luglio 2025

Il Tribunale di Trieste ha riconosciuto l’illegittimità e, conseguentemente, annullato il provvedimento comminato ad un medico per aver visitato alcuni pazienti all’interno di un C.P.R. in assenza di segnalazione da parte del medico interno del centro.

Numero
1094
Anno
2025

La dottoressa ha adito il Tribunale di Trieste al fine di ottenere l’annullamento di una sanzione disciplinare, comminata per aver visitato alcuni soggetti detenuti all’interno di un C.P.R. senza aver ricevuto alcuna richiesta dal medico interno e senza averlo informato direttamente in merito alle visite.
Tale adempimento troverebbe fonte nei punti 7 e 8 del Protocollo d’Intesa n. 0004769 concluso tra l’Azienda sanitaria e la Prefettura di Trieste, che prevedono che l’Azienda sanitaria riconosca il medico del centro quale punto di contatto tra Centro e Azienda stessa e che le visite specialistiche siano eseguite rispettando codici di priority e protocolli concordati. Secondo quanto dedotto dall’Azienda sanitaria, queste previsioni dovrebbero essere lette in combinato disposto con l’art. 3, comma 4 della Direttiva del Ministro dell’Interno del 19 maggio 2022 in forza della quale “in presenza di elementi che possano determinare l’incompatibilità con la vita in comunità ristretta non emersi nel corso della certificazione di idoneità, il medico responsabile del Centro chiede che venga disposta nuova valutazione da parte della ASL (…)”.
Pertanto, la dottoressa, non avendo contattato il medico interno del Centro, avrebbe violato le disposizioni citate.

Il Tribunale ha anzitutto delineato il quadro giuridico di riferimento sottolineando che nei Centri debbano essere garantiti i servizi pubblici essenziali e che le modalità di erogazione degli stessi debbano essere stabilite dal Ministero dell’Interno in prima persona e nelle sue articolazioni periferiche.
Dunque, nella fattispecie concreta, in ottemperanza a tale principio, sarebbero applicabili la Direttiva e il Protocollo summenzionati.
Ciò nonostante, il giudice di primo grado rileva che l’interpretazione prospettata dall’Azienda sanitaria, secondo la quale le disposizioni del Protocollo andrebbero interpretate alla luce della Direttiva non può essere accolta alla luce della sequenza temporale di emanazione ed entrata in vigore degli atti. Infatti, il Protocollo è datato 2020 mentre la Direttiva è stata emanata nel 2022.
Inoltre, osserva che dalle normative poste alla base del provvedimento sanzionatorio non si evince alcuna competenza esclusiva del medico della struttura relativamente alle decisioni in merito alla salute degli ospiti ma che piuttosto pongano in capo al medico interno un obbligo di contattare il medico dell’Asl qualora la situazione richieda una nuova valutazione.
Infine, il giudice constata che la dottoressa ha reso disponibili e consultabili il contenuto delle consulenze inserendole nel portale informatico in uso al servizio medico interno e nel sistema informatico regionale di salute mentale, così ottemperando a quanto previsto dal punto 7 del Protocollo.
Perciò, “la condotta della ricorrente (…) è stata semplicemente attuativa dei propri doveri deontologici e professionali, resi nel quadro normativo (…) teso a garantire che ai soggetti trattenuti nei CPR vengano assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e l’assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali.” (punto 20).

Il giudice ha quindi annullato la sanzione disciplinare.

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.

Ilaria Zanotto
Pubblicato il: Lunedì, 07 Luglio 2025 - Ultima modifica: Venerdì, 05 Settembre 2025
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