Il Tribunale di Torino ha dichiarato illegittima la condotta della Regione Piemonte che ha escluso la possibilità per alcuni cittadini stranieri aventi permesso di soggiorno e percipienti l’indennità di invalidità civile di usufruire dell’iscrizione obbligatoria al Sistema Sanitario Nazionale e ha in tal modo imposto l’iscrizione volontaria, subordinata al pagamento di un sostanzioso contributo economico.
Tribunale di Torino – sentenza 2353/2025 – i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva percipienti l’indennità di invalidità civile hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN
31 ottobre 2025
Alcuni cittadini stranieri, titolari di regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivi familiari e attesa occupazione, in forza di tale titolo, usufruivano dell’iscrizione obbligatoria al SSN.
In seguito all’accertamento dello stato di invalidità civile e alla conseguente corresponsione della relativa indennità, tali titoli sono stati convertiti in permessi di soggiorno per residenza elettiva.
A fronte di tale variazione, la Regione Piemonte asserisce che i ricorrenti, non rientrando nelle categorie individuate dai commi 1 e 2 dell’art. 34, TUI per l’iscrizione obbligatoria al SSN, sarebbero soggetti alla disposizione di cui al terzo comma della medesima disposizione, dovendo quindi farsi carico del pagamento di un ingente contributo economico o comunque della stipula di una polizza assicurativa privata che copra le spese mediche e sanitarie.
Gli stessi hanno adito il Tribunale di Torino chiedendo l’accertamento del carattere discriminatorio della condotta e del diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN, oltre alla restituzione delle somme indebitamente pagate.
Anzitutto, il giudice, richiamando l’ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale del Tribunale di Milano alla Corte costituzionale relativa alla disposizione summenzionata, riconosce gli effetti discriminatori dell’obbligo di iscrizione volontaria al SSN o di stipula di polizza assicurativa a carico di soggetti stranieri percipienti la pensione di invalidità quale unico reddito.
In secondo luogo, si occupa di individuare un’interpretazione costituzionalmente orientata, che consenta di elidere gli effetti discriminatori.
Il giudice osserva che l’elenco di categorie di soggetti individuata dal legislatore nell’art. 34, comma 1, TUI a favore dei quali è prevista l’iscrizione obbligatoria al SSN non può considerarsi tassativo. Inoltre, l’esclusione dei titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva da parte del legislatore tra le categorie individuate non è stata intenzionale dato che tale titolo di soggiorno è stato introdotto successivamente all’entrata in vigore del TUI.
Atteso che all’accertamento della condizione di invalidità civile i ricorrenti non si trovavano più nelle condizioni per mantenere i precedenti titoli di soggiorno ma potevano, invece, fruire di permesso di soggiorno per residenza elettiva e che è espressamente prevista dal legislatore la conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo e motivi di famiglia in permesso di soggiorno per residenza elettiva, “non vi è ragione di ritenere che ne debba conseguire la perdita dell’iscrizione obbligatoria al SSN, destinata a perdurare sino alla scadenza del permesso di soggiorno”. (punto 25)
Tale meccanismo sarebbe infatti del tutto irragionevole e contrario ai principi costituzionali e sovranazionali a protezione della disabilità.
Pertanto, il Tribunale ravvisa la discriminatorietà della condotta della Regione Piemonte e condanna la stessa alla restituzione delle somme indebitamente versate dai ricorrenti per gli anni 2024 e 2025.
Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.