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Tre sentenze della Cassazione penale sul caso Stamina
21 aprile 2015

In tre separate sentenze, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino che, nell’ambito del procedimento penale a carico di Davide Vannoni e altri, dispone il sequestro cautelare del laboratori degli Spedali Civili di Brescia dove si svolgevano le infusioni e si conservavano i materiali.

Numero
24242; 24243; 24244
Anno
2015

Riportiamo di seguito una sintesi delle tre sentenze; il testo completo è disponibile nel box download.

Sentenza n. 24242/2015

La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai genitori di un bambino affetto da distrofia muscolare di Duchenne avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Torino, in data 22 ottobre 2014, che ha confermato il sequestro preventivo dei materiali e dei prodotti depositati nel laboratorio dell’A.O. Spedali Civili di Brescia.

Con il primo motivo di ricorso, deducono la violazione dell’art. 321 c.p.p., poiché il percorso terapeutico è stato attuato da persone diverse dagli indagati. Secondo la Cassazione, tale rilievo è infondato perché, ai fini della sussistenza dei presupposti della misura cauterlare, non rileva che i ricorrenti abbiano avuto o meno rapporti con gli imputati. Ciò che rileva è solo il fumus dei reati ipotizzati (nell’ambito del procedimento penale pendente) e il periculum in mora.

Con il secondo motivo di ricorso, deducono la violazione del D.M. 5.12.2006 e della l. n. 57/2013, il cui articolo 2 prevede la possibilità di proseguire i trattamenti già avviati sui singoli pazienti. Con riguardo a questa doglianza, la Corte rammenta che il ricorso in Cassazione avverso una misura cautelare è ammesso solo per violazione di legge, motivo che ricomprende sia la mancanza assoluta di motivazione, sia la presenza di una motivazione meramente apparente. La Corte, ai fini di dimostrare che l’ordinanza del Tribunale di Torino non ha una motivazione meramente apparente, analizza il contenuto del provvedimento (ravvisando nello stesso un“apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice”.) e sottolinea tutti i profili controversi della vicenda Stamina.

Il giudice che ha disposto la misura cautelare ha agito “sulla base delle risultanze acquisite, è da ritenersi che le infusioni somministrate con il cosiddetto "metodo Stamina" siano, da un lato, contra legem e, dall'altro, pericolose o comunque non sicure per la salute umana. Deve infatti riscontrarsi una serie di gravi violazioni sia delle norme sulla fabbricazione dei medicinali per terapie avanzate, somministrati con il predetto metodo, sia delle norme sulla qualità, tracciabilità e farmacovigilanza dei prodotti”.

La doglianza inerente all’insussistenza di una potenziale pericolosità o anche soltanto inutilità del cosiddetto "metodo Stamina" esula dall'area della deducibilità nel giudizio di cassazione. Tuttavia, viene comunque ribadito che dalle consulenze tecniche disposte dal PM è emersa una serie di rischi, e infatti “il 25% dei pazienti di cui è stato possibile consultare le cartelle cliniche e le schede di monitoraggio ha presentato eventi avversi,nel 14% dei casi anche gravi”. Numerosi pazienti hanno riscontrato il peggioramento delle condizioni di salute. tutti i tecnici hanno concordato sul fatto che dai dati analizzati non emergono elementi significativi in ordine ai presunti effetti benefici del cosiddetto metodo Stamina.

Al metodo Stamina non può essere attribuita validità scientifica. Anche se l’accertamento della validità della terapia esula dalle finalità del ricorso, la Corte di Cassazione rammenta che “la legge scientifica può considerarsi tale soltanto dopo essere stata sottoposta a ripetuti, superati tentativi di falsificazione e dopo avere avuto reiterate conferme, donde, appunto, l'alto grado di conferma", che la contraddistingue, e donde la "fiducia" che non può non esserle riservata”. Nel caso Stamina tali requisiti sono del tutto insussistenti.

Tutte le doglianze sono considerate infondate e dunque il ricorso viene rigettato.

Sentenza n. 24243/2015

La seconda sentenza (n. 24243) riguarda un analogo ricorso avverso l’ordinanza di sequestro disposta dal Tribunale di Torino, presentata da Davide Vannoni e da altri genitori di bambini in cura con il metodo Stamina presso gli Spedali Civili di Brescia.

Il ricorso di Davide Vannoni viene anzi tutto dichiarato inammissibile, poiché la sentenza di patteggiamento fa venir meno il suo attuale e concreto interese alla trattazzione delle questioni.

Gli altri ricorsi vengono, invece, dichiarati infondati, poiché il trattamento Stamina costituisce un “un medicinale tecnicamente imperfetto e somministrato in modo potenzialmente (e in alcuni casi anche concretamente) pericoloso per la salute pubblica” e ciò integrata i reati di pericolo presunto (443-445 c.p.) che costituiscono il fondamento dell’ordinanza impugnata.

“Secondo la ricostruzione, oltre modo esauriente, del quadro della vigente normativa nazionale ed europea applicabile operata dal Tribunale di Torino, detto trattamento costituisce a tutti gli effetti un medicinale imperfetto, tale dovendosi ritenere, fra gli altri, quello non preparato secondo le rigorose prescrizioni scientifiche (…) o secondo i precetti della tecnica farmaceutica (…), la cui somministrazione è considerata pericolosa dal legislatore a prescindere dai concreti effetti negativi o anche dall'assenza di effetti prodotti sulla salute dei pazienti, atteso che il pericolo non è un requisito del fatto, ma la ratio stessa dell'incriminazione penale (…)”

La Corte di Cassazione ritiene, infine, che sussista in capo ai ricorrenti non imputati la legittimazione a impugnare quanto meno per una parte delle cose oggetto del provvedimento di sequestro, poiché gli stessi avrebbero l’interesse alla prosecuzione delle cure per sé o per i congiunti che rappresentano in giudizio. Secondo i ricorrenti, il motivo di censura di tale parte di provvedimento concerne l’incompetenza territoriale dell’autorità giudiziaria di Torino. Secondo la Corte, anche questo motivo è infondato, dal momento che il procedimento penale è incardinato a Torino poiché è qui che si sarebbe consumato il più grave dei reati contestati a Vannoni. Gli altri motivi non sono, invece, deducibili nel ricorso in Cassazione avverso le misure cautelari.

La Corte di Cassazione dichiara quindi inammissibile il ricorso presentato da Davide Vannoni e rigetta gli altri ricorsi.

Sentenza n. 24244/2015

La terza sentenza riguarda il ricorso di due genitori di una minore affetta da atrofia muscolare spinale, autorizzata nel marzo 2013 ad accedere alle terapie con provvedimento del Tribunale di Trento. I due impugnano l’ordinanza del Tribunale di Torino che dispone il sequestro cautelare del laboratorio Stamina presso gli Spedali Civili di Brescia, fondando il ricorso su due principali doglianze.

Il primo attiene alla supposta incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, mentre il secondo motivo si incentra sulla ravvisabilità del fumus commissi delicti, poiché l’attività contestata non sarebbe di natura commerciale. Viene inoltre lamentata l’omessa applicazione dell’art. 51 c.p. (adempimento di un dovere), dal momento che l'effettuazione delle infusioni altro non è che l'attività necessaria all'esecuzione delle ordinanze ex art. 700 c.p.c.

Similmente ai ricorsi precedenti, la Cassazione considera infondate tutte le doglianze, riprendendo sostanzialmente le motivazioni espresse nella sentenza n. 24242/2015.

La motivazione dell’ordinanza del Tribunale di Torino viene giudicata “puntuale, coerente, priva di discrasie logiche”. E infatti circa il 25% dei pazienti di cui è stato possibile consultare le cartelle cliniche e le schede di monitoraggio ha presentato eventi avversi, nel 14% dei casi anche gravi. D'altronde, è stato riscontrato che numerosi pazienti, elencati dal giudice a quo, hanno denunciato l'assenza di effetti benefici e, in taluni casi, il peggioramento delle condizioni di salute. Anche alcuni medici, le cui dichiarazioni sono state analiticamente esaminate dal Tribunale, hanno dichiarato di non avere notato miglioramenti sui pazienti. Altri medici, pur avendo notato alcuni miglioramenti, non hanno saputo né potuto affermare che gli effetti benefici fossero imputabili al metodo Stamina, considerato che essi potrebbero essere attribuiti alla naturale evoluzione della crescita ponderale ovvero all'uso di altri farmaci o all'esecuzione di altre strategie assistenziali, seguite dai pazienti, parallelamente e contestualmente al trattamento Stamina.

Dall’ordinanza impugnata si evince, infine, la mancanza di validità scientifica del metodoStamina.

La Cassazione rigetta anche questi ricorsi.

A questo link il nostro approfondimento sul caso Stamina. 

Lucia Busatta
Pubblicato il: Martedì, 21 Aprile 2015 - Ultima modifica: Lunedì, 02 Settembre 2019
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