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Tar Campania – sent. 7102/2025 – l’istituzione scolastica deve garantire all’alunno disabile il sostegno scolastico per un numero di ore sufficiente rispetto alle sue specifiche esigenze
3 novembre 2025

Il Tar Campania ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento dell’istituzione scolastica che riconosceva all’alunno il sostegno per un numero di ore inferiore rispetto a quanto stabilito dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO), che si occupa di redigere, approvare e sottoscrivere il Piano Educativo Individualizzato (PEI), sulla base delle esigenze dell’alunno stesso.

Numero
7102
Anno
2025

I genitori di un alunno di un istituto scolastico hanno impugnato il provvedimento – e gli atti ad esso connessi - con il quale il dirigente scolastico ha attribuito al minore il supporto dell’insegnante di sostegno per diciotto ore su trenta di frequenza settimanale.
I ricorrenti hanno sostenuto infatti, come anche riconosciuto dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO) nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), che l’insegnante di sostegno dovrebbe essere garantito per l’intero monte ore di frequenza scolastica settimanale, dunque trenta ore.
I ricorrenti, quindi, hanno censurato il provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere, quest’ultima in particolare per contraddittorietà e difetto di motivazione.

Il giudice ha osservato che il legislatore, in particolare con l’art. 3 della legge-quadro n. 104 del 1992, riconosce una serie di prestazioni gratuite a favore delle persone con disabilità. Nell’ambito dell’integrazione scolastica, una di queste prestazioni è rappresentata dal diritto al sostegno che consiste nell’assunzione e messa a disposizione di personale docente specializzato al fine di adempiere alle «”ineliminabili (…) forme di integrazione e di sostegno” a favore degli alunni diversamente abili (Corte Cost. n. 52 del 2000)»(punto 8.2).
Tale diritto è attuato attraverso la predisposizione di un «complesso sistema che il legislatore ha apprestato per pervenire all’assegnazione degli insegnanti di sostegno (…)» (punto 9), il quale include come passaggio finale, precedente al provvedimento finale del Dirigente scolastico, l’elaborazione di un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) che «contiene l’indicazione [di] interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno disabile», tra cui la quantificazione delle ore assegnate all’alunno (punto 8.3).
Il giudice ha rilevato inoltre che il diritto al sostegno non è finanziariamente condizionato perciò la sua fruibilità e l’eventuale mancata assegnazione delle ore non possono dipendere da scelte finanziarie del legislatore, da carenze di organico o dal mancato adeguamento degli organici delle istituzioni scolastiche. Con riferimento a queste due ultime ipotesi, infatti, il dirigente scolastico può, all’inizio dell’anno scolastico, qualora ve ne sia l’oggettiva ed effettiva necessità, emanare un decreto autorizzativo per l’attivazione di posti di sostegno aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente richiesti, i c.d. “posti in deroga”, al fine di «adeguare l’organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto», ossia al numero degli alunni diversamente abili iscritti per l’anno scolastico in corso (punto 10).
Inoltre, il giudice ha constatato che la necessità di sostegno intensivo non impone automaticamente la copertura integrale dell’orario con uno o più insegnanti di sostegno, purché la decisione relativa ad una determinazione inferiore sia opportunamente motivata nel PEI, anche in forza di quanto previsto nelle Linee Guida allegate al decreto interministeriale n. 153 del 2023 che definiscono i criteri per la redazione di tale documento.
Nel caso di specie, il dirigente non ha presentato istanza per l’assegnazione dei “posti in deroga”, non ha dato corso alla procedura necessaria ad addivenire all’elaborazione del PEI e, successivamente all’ordine del Tar Campania di provvedere in tal senso, ha emanato un provvedimento in cui attribuiva 18 ore di sostegno, ancorché il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione, incaricato della redazione del PEI, avesse riconosciuto l’esigenza dell’alunno di usufruire di tale diritto per l’integrale monte ore settimanale di frequenza scolastica.
Pertanto, il giudice ha ravvisato l’illegittimità del provvedimento – e degli atti ad esso legati - con cui l’Amministrazione scolastica ha attribuito un numero di ore inferiori rispetto alla determinazione del GLO, ha accertato il diritto dell’alunno disabile di poter usufruire del sostegno secondo quanto stabilito dal GLO e condannato l’Amministrazione scolastica all’attribuzione al minore di uno o più insegnanti per il numero di ore necessarie.

Pertanto, il giudice ha ravvisato l’illegittimità del provvedimento – e degli atti ad esso legati - con cui l’Amministrazione scolastica ha attribuito un numero di ore inferiori rispetto alla determinazione del GLO, ha accertato il diritto dell’alunno disabile di poter usufruire del sostegno secondo quanto stabilito dal GLO e condannato l’Amministrazione scolastica all’attribuzione al minore di uno o più insegnanti per il numero di ore necessarie.

Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.

Ilaria Zanotto
Pubblicato il: Lunedì, 03 Novembre 2025 - Ultima modifica: Martedì, 31 Marzo 2026
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