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Irlanda - High Court - G. v. The Department of Social Protection: maternità surrogata
7 luglio 2015

La High Court irlandese ha rigettato l’istanza per ottenere il congedo di maternità presentata dalla madre di un bimbo nato attraverso il ricorso alla maternità surrogata.

Numero
[2015] IEHC 419
Anno
2015

La donna, madre genetica del bambino, non potendo condurre una gravidanza a causa di una precedente terapia contro il cancro, era riuscita a diventare madre grazie al ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e gestazione per altri nel Stati Uniti. A fronte del riconoscimento da parte del proprio datore di lavoro di un congedo non retribuito per maternità, la ricorrente aveva presentato domanda per l’ottenimento dell’indennità statale di maternità.

Il Department for Social Protection aveva rigettato la sua richiesta, sostenendo che la donna non aveva titolo ad ottenere tale indennità, poiché non si trovava né si era trovata in stato di gravidanza.

La donna ricorre quindi in giudizio sostenendo che tale diniego costituisce una discriminazione infondata, contraria all’Equal Status Act; prima di giungere alla High Court, il caso viene rigettato da un giudice del lavoro e da una corte distrettuale.

Fra i motivi del ricorso, la donna sostiene, in particolare, che la propria situazione è stata trattata dall’amministrazione irlandese in modo discriminatorio. A causa della tipicità della maternità surrogata, infatti, la donna non avrebbe titolo ad ottenere l’indennità di maternità poiché non ha condotto una gravidanza; allo stesso modo, la stessa risulterebbe esclusa dai benefici sociali previsti in caso di adozione, poiché dal certificato di nascita risulta essere la madre del bimbo nato da maternità surrogata e non la madre adottiva.

Secondo la High Court, la prestazione erogata dal Dipartment for Social Protection va qualificata come supporto alla maternità, sia nel caso di nuovi nati sia nel caso di adozione.

Tuttavia, sulla scorta della giurisprudenza precedente sul punto (cfr. in particolare la recente decisione della Supreme Court nel caso M.R. and D.R, nonché la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso C-363/12, Z v. A Government Department and the Board of Management of a Community School), la High Court rileva che nel diritto irlandese vi sia un vuoto normativo relativo alla possibilità di estendere i benefici sociali per maternità ai casi di gestazione per altri. Il quadro normativo è restrittivo poiché limitato alle sole categoria di madre naturale e madre adottiva; tuttavia il compito di colmare tale lacuna non può spettare ad un giudice, ma è attribuzione propria del legislatore : « The statutory provisions at issue in this case relate solely to mothers, whether natural or adoptive. It is clear, in the light of the judgments of the Supreme Court in M.R. that the appellant cannot claim the status of mother under Irish law. This situation is no doubt a source of great distress to her but, pending the introduction by the Oireachtas of legislation dealing with this field, it is equally clear from the Supreme Court judgments that it is not for the courts to attempt to resolve the complex questions that need to be addressed».

La donna sosteneva inoltre che la sua esclusione da tali prestazioni sociali costituiva una discriminazione basata sul sesso e su una condizione di disabilità. La Corte, silmente a quanto sostenuto anche dai giudici di Lussemurgo, ritiene che – pur essendo innegabile che una situazione di questo genere non possa che essere propria del genere femminile – non è ravvisabile una discriminazione fondata sul sesso, dal momento che la ricorrente non ha ricevuto un trattamento meno favorevole di quello che qualunque altra donna nella sua stessa situazione avrebbe ricevuto. Infine, viene rigettato anche il motivo del ricorso concernente la discriminazione fondata sulla disabilità: «Despite the submission that she is not to be taken either as attacking the validity of the social welfare legislation, or as attempting to measure those provisions against the Act as if it were the Constitution, I cannot see how the appellant can maintain a claim of unlawful discrimination without saying, in effect, that the Social Welfare Act discriminates unlawfully. In the proceedings as constituted before this court, the only legal standard by which she can make that claim is the standard set by the Equal Status Act. Since both are Acts of the Oireachtas, embodying policy choices made by the legislature, it is not open to a court to make a finding of unlawfulness in one on the basis of the policy of the other. There has been no assessment of the constitutionality of the choices made in the social welfare code, which would be the only legitimate basis for such a finding».

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Martedì, 07 Luglio 2015 - Ultima modifica: Mercoledì, 12 Giugno 2019
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