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Francia – Conseil d’État – sent. 375081/2014: fine vita, accanimento terapeutico, sospensione nutrizione e idratazione artificiali.
24 giugno 2014

Accertato che i trattamenti cui era sottoposto Vincent Lambert costituivano obstination déraisonnable (accanimento terapeutico), il Conseil d’État ha affermato la liceità della decisione dei medici di sospendere idratazione e alimentazione artificiali.

Numero
375081
Anno
2014

Il caso riguarda la decisione di interrompere nutrizione ed idratazione artificiali, a seguito della specifica procedura collegiale prevista dal legislatore francese, assunta dal medico responsabile di Vincent Lambert.

Il Code de la santé publique (csp) dispone infatti una procedura collegiale al termine della quale è nella facoltà del medico responsabile delle cure decidere se proseguire o meno con i trattamenti di sostegno vitale (art. L. 1111-13).

Sul caso si era già pronunciato due volte il Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, su istanza dei genitori e di alcuni fratelli del sig. Lambert, sospendendo la decisione del collegio medico sia l’11 maggio 2013 che il 16 gennaio 2014 (le relative sentenze sono disponibili anche nel box download).

Il Conseil d’État, tenuto conto della complessità del quesito sotto i profili scientifico, etico e umano, si è avvalso di una consulenza medica che, alla luce della natura irreversibile delle lesioni riportate dal sig. Lambert, ha confermato la diagnosi di stato vegetativo.

Ascoltati i parenti di Vincent Lambert, la Corte ha inoltre accertato che Vincent Lambert, prima del suo incidente, avesse espresso di non voler essere mantenuto artificialmente in vita in caso di grave dipendenza dai macchinari (§30).

Coerentemente con l’impulso dato dalla cd. riforma Leonetti al Code de la santé publique, il Conseil d’État ha affermato che i trattamenti non avevano altro effetto che quello del maintien artificiel de la vie (mantenimento artificiale in vita), risultando così inevitamilmente in obstination déraisonnable (accanimento terapeutico).

L’art. 1110-05 csp, al secondo comma, infatti, afferma che “qualora [i trattamenti] appaiano inutili, sproporzionati o non abbiano altro effetto che quello del mero mantenimento artificiale della vita, questi possono essere sospesi o non essere messi in atto. In questo caso, il medico salvaguardia la dignità del morituro e garantisce la qualità della vita fornendo le cure di cui all’art. L. 1110-10

Esplicativo in questo senso il § 32 della decisione:

«Considérant qu’il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les différentes conditions mises par la loi pour que puisse être prise, par le médecin en charge du patient, une décision mettant fin à un traitement n’ayant d’autre effet que le maintien artificiel de la vie et dont la poursuite traduirait ainsi une obstination déraisonnable peuvent être regardées, dans le cas de M. J…I…et au vu de l’instruction contradictoire menée par le Conseil d’Etat, comme réunie».

Per queste ragioni la decisione di sospendere i trattamenti presa dai medici non è da considerarsi illegittima.

Il testo integrale della sentenza è disponibile nel box download e a questo link.

Marco Poli
Pubblicato il: Martedì, 24 Giugno 2014 - Ultima modifica: Mercoledì, 02 Ottobre 2019
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