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Corte di Giustizia dell’Unione Europea – causa C-473/2016: perizia sull’orientamento sessuale ai fini della protezione internazionale
25 gennaio 2018

La Corte di Giustizia dell’UE si pronuncia sull’istanza di rinvio pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), secondo cui “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”, ai fini del riconoscimento delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale dei rifugiati previste dall’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE.

Numero
C-473/2016
Anno
2018

Nel caso oggetto del giudizio a quo, un cittadino nigeriano si era infatti visto rigettare l’istanza di asilo dall’autorità nazionale ungherese per l’immigrazione (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal), sulla base di una perizia psicologica che aveva giudicato non credibile la paventata omosessualità, addotta a ragione delle persecuzioni subite in patria. Il Tribunale amministrativo poneva due quesiti alla base dell’istanza di rinvio pregiudiziale:

  • se la normativa europea sulla protezione internazionale osta a che, in relazione a richiedenti asilo appartenenti alla comunità lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), si richieda e si valuti la perizia di uno psicologo forense, basata su test proiettivi della personalità;
  • se – nel caso tale perizia non possa essere utilizzata come elemento di prova – l’art. 4 della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che, quando la domanda di asilo si fonda sulla persecuzione basata sull’orientamento sessuale, le autorità amministrative nazionali o quelle giurisdizionali debbano attenersi alle dichiarazioni del richiedente senza poterne verificare la veridicità.

Secondo la Corte di Giustizia, “non si può escludere che, nel particolare contesto della valutazione delle dichiarazioni di un richiedente protezione internazionale relative al suo orientamento sessuale, alcune forme di consulenza si rivelino utili per l’esame dei fatti”. Tuttavia, ai sensi dell’art. 10 della direttiva 2011/95, è irrilevante se il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche e l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale all’origine della persecuzione in patria. Pertanto, l’autorità accertante non può fondare la propria decisione solo sulle conclusioni di una relazione peritale, dovendo procedere ad una analitica valutazione individuale della domanda, che tenga conto di tutti i fatti che riguardano il paese d’origine dell’interessato, delle informazioni e documenti presentati, nonché delle ragioni che giustificano la mancanza di elementi probanti e l’attendibilità generale del richiedente.

Pur essendo aprioristicamente facoltativa e volontaria, nel valutare l’adesione della persona agli accertamenti peritali “si deve considerare che tale consenso non è necessariamente libero, ma di fatto imposto dalla pressione delle circostanze in cui si trovano i richiedenti protezione internazionale”. L’ingerenza nei diritti della persona dev’essere perciò valutata in modo quantomai scrupoloso. In particolare, in coerenza con i principi evincibili dalla CDFUE, l’obbligo di sottoporsi ad una qualunque perizia deve essere previsto per legge; attenersi al principio di proporzionalità, senza superare quanto strettamente idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa; fondarsi su metodi e principi sufficientemente affidabili alla luce degli standard riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale.

Nel caso oggetto del giudizio a quo, la perizia disposta dall’autorità nazionale ungherese non risulta coerente con gli standard prescritti dal Trattato. Al fine di valutare la “coerenza e plausibilità” delle dichiarazioni sarebbe stato infatti sufficiente il colloquio prescritto dall’art. 13 della direttiva 2005/85 e dall’art. 15 della direttiva 2013/32, condotto da personale debitamente specializzato, mentre l’accertamento ordinato dalle autorità nazionali ungheresi sottendeva un’approfondita ingerenza e profilazione delle caratteristiche psicologiche, implicanti “un esame esplorativo, un esame della personalità e vari test di personalità, vale a dire un esame effettuato in base al disegno di una persona sotto la pioggia e i test di Rorschach e Szondi”. La rilevanza. Peraltro, “il principio 18 dei principi di Yogyakarta sull’applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in tema di orientamento sessuale e di identità di genere […] precisa […] che nessuno può essere costretto a subire una qualsiasi forma di test psicologico a causa del suo orientamento sessuale o della sua identità di genere”.

Perciò, “l’art. 4 della direttiva 2011/95/UE […] non osta a che l’autorità competente per l’esame delle domande di protezione internazionale o i giudici eventualmente aditi con un ricorso contro una decisione di tale autorità, dispongano una perizia nell’ambito dell’esame dei fatti e delle circostanze riguardanti l’asserito orientamento sessuale di un richiedente, purché le modalità di tale perizia siano conformi ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, detta autorità e tali giudici non fondino la loro decisione esclusivamente sulle conclusioni contenute nella relazione peritale e non siano vincolati da tali conclusioni nella valutazione delle dichiarazioni di tale richiedente relative al suo orientamento sessuale”.

Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.

Francesco Dalla Balla
Pubblicato il: Giovedì, 25 Gennaio 2018 - Ultima modifica: Venerdì, 26 Dicembre 2025
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